PRESIDENZA DELLA
REGIONE
Accertamento Francese nelle Partecipate
La Giunta ha approvato la definizione delle disposizioni
generali per lo svolgimento delle prove di accertamento linguistico presso le
società partecipate dalla Regione.
AGRICOLTURA E RISORSE NATURALI
Cantieri forestali
Il Governo regionale ha approvato il verbale di concertazione
tra la Regione e le rappresentanze sindacali di settore volto alla proroga
della graduatoria unica per il reclutamento di personale con profilo
professionale di operaio idraulico-forestale, per i cantieri di lavoro
stagionali per l’esecuzione in amministrazione diretta degli interventi.
SANITA’ SALUTE E POLITICHE SOCIALI
Flessibilità nel settore zootecnico
E’ stato sottoposto all’esame del Governo regionale un
provvedimento inerente le disposizioni applicative della legge regionale 2
agosto 2016, n. 16, introducendo importanti misure di flessibilità e
semplificazione nel settore zootecnico, in particolare in materia di
macellazioni domiciliari e di smaltimento dei sottoprodotti.
Le disposizioni in
ambito di macellazione domiciliare stabiliscono che:
il privato che intende
macellare presso il proprio domicilio, animali delle specie bovina, suina ed
ovi-caprina dovrà munirsi di autorizzazione rilasciata dal Comune di residenza
che avrà una validità di 5 anni;
coloro che effettuano direttamente la
macellazione, devono essere in possesso dell’attestato di formazione per
l'abbattimento (qualora non lo fossero, possono acquisirlo dopo aver
frequentato un apposito corso presso l’AREV);
la macellazione è consentita per
ovi-caprini di età inferiore ai 18 mesi e bovini di età inferiore ai 12 mesi e
per suini;
il privato che intende effettuare la macellazione a domicilio, deve
prendere contatto col servizio veterinario di Igiene Alimenti di origine
animale dell’Azienda USL nelle 72 ore precedenti la macellazione;
il privato
può scegliere di far effettuare le visite ispettive secondo due modalità:
presso il luogo di detenzione e/o di elezione a domicilio per la macellazione
dell'animale con visita veterinaria ante e post-mortem e giudizio di
commestibilità, oppure presso i punti di concentramento individuati a orari e
giorni prestabiliti, in assenza di certificazione di commestibilità, portando con
apposita cassetta gli organi preposti.
Le linee di indirizzo per lo smaltimento
degli animali da reddito morti, prevedono invece la possibilità di trasportare
l’intera carcassa con mezzi dell’azienda adeguatamente coperti e a tenuta
stagna e di parti dell’animale in un contenitore rigido sempre a tenuta stagna
con coperchio verso punti di raccolta, previa comunicazione ai servizi
veterinari del mezzo che si intende usare e del numero di targa. Il trasporto
può essere effettuato solo all’interno del territorio valdostano.
Per quanto
riguarda la macellazione d’urgenza, è previsto che possono essere macellati
d’urgenza a domicilio solo i bovini di età inferiore a 24 mesi se nati in
determinati paesi o a 48 mesi se nati in Valle d’Aosta o altri paesi e tale
carne può essere destinata solo al consumo familiare.
Le linee di indirizzo per
la trasformazione casearia in locali con altre destinazioni d’uso consentono
l’uso di locali senza obbligo di cambio di destinazione d’uso per la
trasformazione di formaggi a maturazione superiore ai 60 giorni da destinare
alla vendita diretta al consumatore finale e in ambito locale.
Per quanto
riguarda la vendita occasionale in alpeggio, il provvedimento prevede che
qualora venga attrezzato uno spazio per la vendita occasionale esclusivamente
degli alimenti prodotti nel caseificio dell'alpeggio, occorre dare
comunicazione all’USL Valle d’Aosta, disponendo inoltre che la zona di vendita
e/o di detenzione dei prodotti per la tentata vendita deve essere chiaramente
identificata e separata dal locale di trasformazione.
Infine, con tale
provvedimento vengono proposte significative modifiche alla deliberazione della
Giunta regionale n. 853 del 17 maggio 2013 che riguardano la nuova definizione
delle zone isolate, considerato l’elevato costo medio registrato in Valle
d’Aosta per lo smaltimento degli animali da reddito morti (materiali di
categoria 1) dovuto soprattutto al costo del trasporto, e tenuto conto del
territorio montuoso e particolarmente impervio e di difficile accesso.
Sono
considerate quindi zone isolate tutti gli alpeggi della regione per il periodo
di monticazione, i Comuni della valle centrale, tutti i Comuni delle valli
laterali o le zone difficilmente raggiungibili dai mezzi autorizzati alla
raccolta dei Sottoprodotti di Origine Animale (SOA). In tali situazioni di emergenza
e di impossibilità territoriali a conferire le spoglie di animali morti a un
impianto di gestione dei SOA, è autorizzata l’eliminazione mediante
sotterramento delle carcasse degli animali con precise modalità.
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