L’intenzione dell’amministrazione regionale è quella di avviare una fase sperimentale triennale che, tra il 2008 e il 2010, sarà finanziata con 1,3 milioni. «L’anno europeo delle Pari Opportunità, appena concluso, - commenta André Lanièce della Stella Alpina, il principale promotore della proposta di legge - ha evidenziato la possibilità di rendere operativo a livello regionale questo nuovo modello organizzativo dell’attività lavorativa teso, da una parte, a razionalizzare l’organizzazione del lavoro e a realizzare economie di gestione e, dall’altra, a fronteggiare le esigenze dei lavoratori legate ai disagi imputabili alla distanza tra la propria residenza e la sede lavorativa e alla necessità di conciliare l’attività lavorativa con gli impegni familiari conseguenti alla presenza di figli minori, di familiari portatori di handicap o di particolari condizioni psico-fisiche dello stesso lavoratore».
La promozione del lavoro a distanza mira anche a combattere lo spopolamento delle aree decentrate,a decongestionare i poli urbani (ad Aosta è concentrato un altissimo numero di uffici) e a ridurre i costi, pubblici e privati, di trasporto. In pratica si tratta di applicare a livello regionale quanto già reso possibile dall’articolo 4 della Bassanini ter (legge 16 giugno 1998, n. 191) che prevede, fra l’altro, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono in materia con proprie leggi. «Per attuare tale innovazione, - spiega ancora Lanièce - è previsto che le Pubbliche Amministrazioni possono autorizzare i propri dipendenti ad effettuare, a parità di salario, la prestazione lavorativa in luogo diverso dalla sede di lavoro, previa determinazione delle modalità per la verifica dell’adempimento della prestazione lavorativa, installando, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, le necessarie apparecchiature informatiche e gli indispensabili collegamenti telefonici e telematici».
Il telelavoro nel pubblico impiego è poi disciplinato, oltre che dall già citato articolo 4 della l. 191/1998, dal regolamento attuativo della stessa, introdotto con il D.P.R. del 8 marzo 1999, n. 70, e dal Contratto Collettivo Nazionale Quadro valido per tutti i comparti di contrattazione collettiva, sottoscritto in data 23 marzo 2000 dall’ARAN e dalle Confederazioni sindacali rappresentative. La proposta di legge valdostana disciplina l’attuazione del telelavoro sulla base di appositi progetti, elaborati dagli enti del comparto unico, che individuano le specifiche mansioni telelavorabili, verificano la fattibilità logistico-strumentale, individuano il percorso formativo necessario e definiscono i criteri, orientati ai risultati, di verifica della prestazione di telelavoro.
Ai dipendenti interessati sarà garantita dall’amministrazione regionale l’opportuna formazione finalizzata a rendere possibile la prestazione del telelavoro. A tal fine, gli enti interessati, dovranno predisporre un apposito progetto di formazione per permettere al dipendnete l’acquisizione di nozioni relative alle tecnologie dell’informatizzazione, alla comunicazione e in materia di sicurezza sul lavoro. (Pubblicato sul Sole 24 Ore Nord Ovest del 30 gennaio 2008)
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