Brevi riflessioni sul disegno di legge delega attuativo dell’art. 119 della Costituzione (Bozza Calderoli) approvato dal Consiglio dei Ministri nel mese di settembre 2008 da parte del docente di diritto tributario Roberto Franzé della facoltà di Economia di Aosta. Torniamo ad interrogarcisul tema del
federalismo fiscale grazie all'aiuto di un docente universitario.
Il disegno di legge delega, recentemente approvato dal Consiglio dei Ministri, contiene i principi ed i criteri direttivi di carattere generale lungo i quali si snoderà l’autonomia tributaria delle regioni e degli enti locali. Esso, pur non essendo immune da incongruenze, lacune e contraddizioni, contribuirà non poco ad indirizzare l’articolato dibattito che, prima, ha accompagnato l’entrata in vigore del nuovo Titolo V della nostra Costituzione e, poi, ha fatto seguito ai restrittivi orientamenti della Corte Costituzionale in materia (sentenze 296, 297 e 311 del 2003; 37 e 241 del 2004). Esaminando i principi e i criteri direttivi generali (elencati all’art. 2 del disegno di legge) subito risalta la centralità del criterio della continenza che assume, al contempo, la funzione di guida e di limite per i futuri tributi regionali giacché, da un lato, preclude ingerenze statali negli imponibili regionali e, dall’altro, obbliga a selezionare l’oggetto del tributo regionale tra le materie e gli interessi la cui cura è demandata alle regioni. Altro principio cardine sul quale si dovrà articolare l’autonomia tributaria delle regioni è il divieto di doppia imposizione salvo le addizionali (art. 2 del disegno di legge), che è, in qualche modo, speculare al principio di continenza. A tal proposito merita evidenziare che la scelta del disegno di legge di riferire il divieto di doppia imposizione alla sola base imponibile e non anche al medesimo presupposto lascia trasparire possibili duplicazioni (a livello statale e regionale) di prelievi impositivi a fronte di uno stesso fatto od atto. Questi principi generali dovranno poi convivere con molti altri che, sebbene non enunciati dal disegno di legge delega, pur sempre rappresentano dei limiti al libero esplicarsi di una potestà normativa tributaria regionale. Tali principi sono, innanzitutto, quelli attinenti alla finanza pubblica desumibili dall’ordinamento comunitario e dall’ordinamento internazionale (art. 117, comma 1, della Costituzione) quali la tutela delle fondamentali libertà economiche nel mercato unico, il principio di non discriminazione (tra soggetti residenti in Stati diversi dell’Unione Europea), il principio “chi inquina paghi”, il principio di proporzionalità. E non devono neanche essere sottaciuti altri principi contenuti nella nostra Costituzione, i quali, sia pure non menzionati dal disegno di legge delega, pur limiteranno l’agire dei legislatori regionali e cioè l’inviolabilità del domicilio ai fini fiscali (art. 14), il divieto di specifici gravami fiscali sugli enti religiosi (art. 20), la riserva di legge (art. 23), il principio di capacità contributiva (art. 53, paragrafo 1) ed il principio di progressività (art. 53, paragrafo 2). Il testo del disegno di legge delega non è solo lacunoso ma contiene anche alcune contraddizioni di non poco conto.
Mi preme, in particolare, evidenziare quella che si determina con riferimento alla potestà legislativa in materia tributaria delle Regioni a statuto speciale come la Valle d’Aosta. E’ ben noto, infatti, che gli statuti speciali hanno rango costituzionale (perchè approvati con legge costituzionale) e che – giusta il disposto dell’art. 116 della Costituzione – possono introdurre tributi propri purché in armonia con quelli statali. Ciò posto, non è ben chiaro come un tale spazio di autonomia (garantito da legge avente rango costituzionale) possa subire condizionamenti (e in che limiti) dai principi generali stabiliti dal disegno di legge delega e dai futuri decreti delegati (che, com’è ben noto, hanno un rango – nella gerarchia delle fonti – inferiore a quello della Costituzione e delle leggi costituzionali). In breve, il disegno di legge delega certamente solleva numerosi interrogativi ma indubbiamente ha il merito di indirizzare ogni sforzo verso la realizzazione di un assetto normativo coerente con gli obiettivi che il legislatore intende perseguire. (Pubblicato sul Corriere della Valle d'Aosta del 2 ottobre)