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15 gennaio 2014

Università Valle d'#Aosta: La variabile fiscale nelle imprese

Il Dipartimento di Scienze economiche e politiche dell'Università della Valle d'Aosta insieme alla Direzione Generale di Ateneo propongono, venerdì 24 gennaio dalle 14 alle 18, presso l'Aula Magna S. Anselmo di Strada Cappuccini, il quarto appuntamento del ciclo "L'Università per lo sviluppo del territorio" dal titolo “La gestione della variabile fiscale nelle imprese e negli studi professionali”, dedicato al tema del tax risk assessment all’interno delle imprese e degli studi professionali.

Aprirà i lavori il Direttore Regionale dell’Agenzia delle Entrate della Valle d’Aosta, Carmelo Rau. Seguiranno le relazioni dei docenti dell’Università della Valle d’Aosta: Roberto Calvo, ordinario di Diritto privato e di Roberto Franzè, ricercatore di Diritto tributario. Prenderanno altresì la parola Filippo Miglietta, responsabile fiscale del gruppo I.PE.M. e Giacomo Soldani, senior tax counsel del gruppo Kering. Presiederà Claudio Sacchetto, ordinario di Diritto tributario presso l’Università degli Studi di Torino.
Le attività di tax risk assessment poste in essere dalle imprese sono finalizzate a ridurre la probabilità di contestazioni di carattere fiscale in esito ad attività accertative condotte dagli uffici finanziari. Tali attività sono condotte anche all’interno degli studi professionali sia con riferimento ai rischi connessi alla corretta applicazione delle norme tributarie che presiedono alla determinazione della ricchezza dei professionisti sia, più incisivamente, con riferimento all’attività svolta dai consulenti a vantaggio dei propri clienti, ai fini dell’assolvimento degli obblighi tributari di questi ultimi.
L'iniziativa prevede il coinvolgimento dei principali attori del contesto socio-economico regionale. L’incontro di venerdì 24 gennaio è stato accreditato, ai fini della formazione professionale continua, presso l’Ordine degli Avvocati della Valle d’Aosta e l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Aosta.

Maggiori informazioni sono disponibili sulsito. La partecipazione al seminario è gratuita. 

14 novembre 2010

Le Frontiere dell'Imposizione tra Evoluzione Tecnologica e nuovi Assetti Istituzionali

Mi permetto una segnalazione su di un tema di un certo interesse, come può essere quello dei tributi. 
Giovedì 18 novembre, dalle 15 alle 17.30, la Facoltà di Scienze dell’Economia e della gestione aziendale dell’Università della Valle d’Aosta propone il seminario dal titolo «Le frontiere dell'imposizione tra evoluzione tecnologica e nuovi assetti istituzionali» che si svolgerà in località Grand Chemin 73/75 a Saint-Christophe (AO).

Il Seminario affronta alcuni tra i temi tributari più dibattuti in dottrina e con rilevante influenza nella pratica professionale: lo stato attuale della giustizia tributaria, l’accertamento basato sugli studi di settore e quello basato sulla nozione di abuso del diritto.

Interverranno Antonio Uricchio, Preside della Facoltà di Giurisprudenza II, Università degli studi di Bari (sede di Taranto), Piero Marchiando, Presidente Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Aosta e Roberto Franzè, Ricercatore di diritto tributario Università della Valle d’Aosta.
La conferenza sarà introdotta dal Direttore Agenzia delle Entrate Regione Valle d’Aosta Carmelo Rau e
moderata dal Presidente Tribunale di Aosta Massimo Scuffi.

21 novembre 2009

Zona Franca Montana: Strada Difficile


Strumento di rilancio e non aiuto camuffato. Sull’ipotesi di zona franca montana (Zfm) avanzata dal Presidente della Giunta Augusto Rollandin la Presidente di Confindustria Valle d’Aosta ha indubbiamente le idee molto chiare. «Istituire una zona franca di montagna – commenta - va bene a condizione che serva alle imprese per investire in tecnologie e per crescere, per qualificarsi, per creare filiere e reti tra le aziende e non diventi solo una occasione per chiuderci in noi stessi, nel nostro campanilismo, una scappatoia per coprire i maggiori costi perché la competizione oggi è globale e non si gioca su qualche aiuto pubblico».

La storia
L’argomento Zfm era già stato introdotto a inizio legislatura da Rollandin. Il presidente aveva allora dichiarato al Sole 24 Ore Nord Ovest di voler «capire se possiamo creare delle piccole aree, magari nella media montagna, dove insediare attività ad alta tecnologia con un numero significativo di ricercatori». Si parlò anche di una formula sperimentale allo studio di cui però poi si persero le tracce. Il tema è tornato in agenda in seguito all’approvazione da parte del Governo di 22 zone franche urbane (quasi tutte situate al Sud con l’eccezione della ligure Ventimiglia) e, soprattutto, dopo l’autorizzazione della Commissione europea che ha constatato come la creazione di questi nuovi soggetti non incida sulla concorrenza in maniera sproporzionata. Queste zone godranno infatti di un regime di esenzioni fiscali a favore delle piccole e micro imprese che iniziano una nuova attività economica. In particolare, le imprese in queste aree beneficeranno di un’esenzione dalle imposte sui redditi, dall’imposta regionale sulle attività produttive, dall’imposta comunale sugli immobili e dai contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente.

Una sorpresa
L’ok di Bruxelles ha sorpreso il mondo politico valdostano. Enrico Tibaldi, consigliere di opposizione del Pdl ha addirittura lanciato l’accusa di doppiopesismo. Bruciante per la Valle la perdita dei buoni di benzina sancita dall’Unione Europea e definitivamente confermata circa un mese fa. «È triste constatare – ha commentato Tibaldi - che l’Europa usi più pesi e più misure nel definire la legittimità delle zone franche, guardando con occhio favorevole alcune situazioni e voltando le spalle ad altre». «Se nel definire queste 22 nuove aree - ha aggiunto il consigliere di centrodestra - è valso il criterio dello svantaggio socio-economico, vale la pena ricordare a Bruxelles che la montagna rappresenta intrinsecamente una condizione difficile per la vita dei suoi abitanti, sia per l’orografia accidentata, sia per il clima più rigido, sia per i trasporti e le comunicazioni e - non ultimo - anche per l'insediamento e lo sviluppo di attività economiche».

L'azione della Giunta
Rollandin ha evitato di polemizzare con i vertici comunitari e in occasione della Conferenza dei presidenti delle Regioni ha preso la parola per sottolineare che «è necessario approfondire le problematiche istituzionali e finanziarie del sistema montagna per giungere alla definizione degli aspetti di coesione territoriale e quindi poter sviluppare politiche mirate per i territori montani. Da qui la necessità dell’istituzione di Zone Franche Montane, simili a quelle Urbane, per garantire le agevolazioni e gli incentivi previdenziali e fiscali in grado di attrarre gli investimenti di capitale e sostenere le imprese, con benefici per l’occupazione». La strategia d’ora in poi dovrebbe dipanarsi secondo due filoni: da un lato l’impegno del presidente all’interno del Comitato montagna Stato-Regioni da lui presieduto con l’obiettivo di raccogliere la solidarietà più ampia possibile intorno al tema e dall’altro la messa a punto di uno studio per presentare il progetto di zona franca montana». «Si tratta di una strada molto in salita – osserva Roberto Franzé, docente di diritto tributario della facoltà di Economia di Aosta -. La stessa concreta applicazione delle Zfu è tutta da verificare. Di certo – dati per assodati i rigidi limiti comunitari in materia di aiuti di Stato – l’unica carta da giocare è quella della montagna come zona svantaggiata». (Pubblicato sul Sole 24 Ore Nord Ovest del 18 novembre 2009)

11 marzo 2009

Messaggi in bottiglia - 45: Seminario su accertamento e sanzioni dei tributi locali

Con piacere segnalo il Seminario di studi ,che si terrà giovedì 19 marzo, organizzato dalla Facoltà di Scienze dell'Economia e della Gestione Aziendale dell'Università della Valle d'Aosta sul tema «Accertamento e sanzioni dei tributi locali», che vedrà gli interventi del Prof. Antonio Felice Uricchio, Preside della Facoltà di Giurisprudenza II dell’Università degli Studi di Bari, e del ricercatore di diritto tributario dell'Università della Valle d'Aosta Roberto Franzé, a cui questo blog e il Corriere della Valle devono alcuni interessanti contributi sul federalismo fiscale. Per saperne di più basta un clic qui.

18 novembre 2008

Federalismo fiscale: per la Corte dei Conti si corre il rischio di un aumento della pressione tributaria

Torno ad occuparmi di federalismo fiscale. L'argomento ha tenuto banco nella giornata di ieri in una audizione del Presidente della Corte dei Conti, Tullio Lazzaro, sul Ddl 1117 in materia, appunto, di federalismo fiscale, al Senato della Repubblica.Di Lazzaro ha ammonito che con il federalismo fiscale disegnato dal ddl di delega attualmente all'esame del Parlamento si corre il rischio di determinare un aumento della pressione fiscale, in particolare per quanto riguarda l'Irpef. Grazie al professor Roberto Franzé posso offrire ai miei visitatori uno stralcio (il capitolo 5) dell'intervento del Presidente. Ovviamente qui si parla principalmente delle regioni a statuto ordinario. Chi fosse interessato al testo completo può inviarmi una mail.
L'intervento si divide in sei parti: 1 Premessa - 2 Architettura istituzionale - 3 La sostenibilità macroeconomica - 4 La sostenibilità operativa - 5 Chiarezza e certezza nel nuovo assetto del sistema tributario e 6 Le attività di controllo.


5. Chiarezza e certezza nel nuovo assetto del sistema tributario
5.1. Il sistema di finanziamento degli Enti territoriali configurato dal disegno di legge delega comporterà una profonda trasformazione del sistema tributario, con lo spostamento di rilevanti quote di gettito IRPEF dal centro verso la periferia. Ciò naturalmente implica una serie di rischi che vanno opportunamente contrastati.
Un primo rischio è che il "reticolo" dei principi e delle prescrizioni che animano il disegno di legge delega porti, non già, come si vorrebbe, ad una riduzione, ma ad un aumento della pressione tributaria ed in particolare dell’imposizione personale sui redditi, insieme ad una forte dilatazione del ricorso alla perequazione, in ragione del ruolo centrale assegnato nel finanziamento del federalismo fiscale all’IRPEF, nonostante la sperequata distribuzione del suo gettito sul territorio nazionale.
Un altro rischio è che le ipoteche che interessano la base imponibile e la conseguente frantumazione del gettito, oltre all’effetto – scontato - di ridimensionare il gettito erariale, finiscano con l’intaccare le finalità redistributive tradizionalmente assegnate all’imposta personale sul reddito. L’aumento del ruolo delle addizionali, la previsione di un’aliquota riservata o di una riserva di aliquota e la possibilità di intervenire sulla struttura dell’imposta modificando i parametri impositivi (aliquote e base imponibile) si potrebbero risolvere nella sterilizzazione del principale strumento di politica fiscale oggi a disposizione del governo centrale.
Attenzione va anche prestata all’eventualità che lo spostamento a livello sub-nazionale dell’effetto di progressività dell’imposta:
- ingeneri distorsioni sul territorio nazionale e incentivi, in relazione ad aliquote differenziate sui redditi locali e ad un certo grado di mobilità dei contribuenti, spostamenti verso realtà a più contenuto prelievo;
- intacchi il funzionamento di istituti di controllo tributario (redditometro) e della spesa sociale (ISEE), basati in larga parte su indicatori di capacità contributiva riconducibili alla struttura IRPEF.

5.2. Rischi non minori sono altresì quelli connessi all’aumento della complessità, della scarsa trasparenza del sistema.
In verità, tra i criteri direttivi generali ai quali si devono informare i decreti legislativi che dovranno dare concretamente attuazione ai fini indicati dalla legge delega, l’articolo 2, comma 2, opportunamente indica la semplificazione del sistema tributario e la razionalità e la coerenza dei singoli tributi e del sistema tributario nel suo complesso. Anche la lettera c) dell’articolo 5 (nel prevedere che, per una parte rilevante dei tributi di loro competenza le Regioni possono, con propria legge, non solo modificare le aliquote nei limiti massimi d’incremento stabiliti dalla legislazione statale, ma anche disporre esenzioni, detrazioni, deduzioni e speciali agevolazioni) richiede che vengano fatti salvi gli elementi strutturali dei tributi stessi e la coerenza con il principio di semplificazione.
Paradossalmente, tuttavia, l’assetto del nuovo sistema tributario che viene delineato dal disegno di legge appare fortemente esposto al rischio di introdurre proprio nuove complicazioni ed incoerenze. In ogni caso il quadro che emerge dal disegno di legge si presenta quanto meno con evidenti caratteristiche di oscurità e di incertezza.
Il problema si pone ancora una volta soprattutto per l‘IRPEF sulla quale si interviene in vario modo prevedendo:
- riserve di aliquota ed addizionali per il finanziamento da parte delle Regioni dei livelli essenziali delle prestazioni (lettera m dell’articolo 117, comma 2, della Costituzione);
- concorso dell’addizionale regionale IRPEF al finanziamento delle spese non riconducibili al vincolo costituzionale;
- compartecipazioni ed addizionali per le funzioni fondamentali dei Comuni;
- compartecipazioni per le funzioni fondamentali delle Province.
Il sovraccarico sull’IRPEF è ulteriormente evidenziato dalla previsione dell’articolo 7, lettera a), secondo cui il fondo perequativo a favore delle Regioni con minore capacità fiscale per abitante viene alimentato, fra l’altro, anche da una quota dell’addizionale regionale all’IRPEF, la cui aliquota d’equilibrio deve essere stabilita "sul livello sufficiente ad assicurare al complesso delle Regioni un ammontare di risorse tale da pareggiare esattamente l’importo complessivo dei trasferimenti soppressi".
L’articolazione è, come si vede, ampia e puntuale. Ma altrettanto evidenti risultano i margini di incertezza e di indeterminazione che vi sono connessi. Così come essenziale appare l’esigenza di evitare che la principale imposta del nostro sistema tributario rischi, per la molteplicità delle chiamate in causa e in assenza di adeguati meccanismi di raccordo, di trovarsi sostanzialmente sottratta a qualsiasi effettiva possibilità di una gestione coerente.

17 novembre 2008

La variabile fiscale nei processi di internazionalizzazione

Segnalo una valida occasione di formazione offerta dall'Agenzia delle Entrate e dalla Facoltà di Scienze dell'economia e della gestione aziendale dell'Università della Valle d'Aosta. Per venerdì 21 novembre, alle 16,30, presso la Sala Conferenze della Direzione Regionale delle Entrate della Valle d’Aosta, in Piazza Manzetti. Agenzia e Università organizzano un convegno sul tema «La variabile fiscale nei processi di internazionalizzazione delle imprese». Introdurranno i lavori il Dott. Carmelo Rau, Direttore Regionale delle Entrate della Valle d’Aosta e il Prof. Federico Visconti, Preside della Facoltà di Scienze dell'Economia e della Gestione Aziendale. Seguirà la relazione del Prof. Alberto Gaffuri, Ricercatore di Diritto tributario dell'Università degli studi di Milano-Bicocca. A seguire gli interventi del Dott. Emanuele Diena, Capo dell’Ufficio Accertamento della Direzione Regionale delle Entrate della Valle d’Aosta, e del Dott. Roberto Franzè, Ricercatore di Diritto tributario dell'Università della Valle d'Aosta, che chi frequenta spesso «ImpresaVda» ha già potuto conoscere leggendo su questo stesso blog un suo validissimo intervento in materia di federalismo fiscale.

11 ottobre 2008

Federalismo fiscale: le riflessioni di un docente di diritto tributario sulla bozza Calderoli

Brevi riflessioni sul disegno di legge delega attuativo dell’art. 119 della Costituzione (Bozza Calderoli) approvato dal Consiglio dei Ministri nel mese di settembre 2008 da parte del docente di diritto tributario Roberto Franzé della facoltà di Economia di Aosta. Torniamo ad interrogarcisul tema del federalismo fiscale grazie all'aiuto di un docente universitario.

Il disegno di legge delega, recentemente approvato dal Consiglio dei Ministri, contiene i principi ed i criteri direttivi di carattere generale lungo i quali si snoderà l’autonomia tributaria delle regioni e degli enti locali. Esso, pur non essendo immune da incongruenze, lacune e contraddizioni, contribuirà non poco ad indirizzare l’articolato dibattito che, prima, ha accompagnato l’entrata in vigore del nuovo Titolo V della nostra Costituzione e, poi, ha fatto seguito ai restrittivi orientamenti della Corte Costituzionale in materia (sentenze 296, 297 e 311 del 2003; 37 e 241 del 2004). Esaminando i principi e i criteri direttivi generali (elencati all’art. 2 del disegno di legge) subito risalta la centralità del criterio della continenza che assume, al contempo, la funzione di guida e di limite per i futuri tributi regionali giacché, da un lato, preclude ingerenze statali negli imponibili regionali e, dall’altro, obbliga a selezionare l’oggetto del tributo regionale tra le materie e gli interessi la cui cura è demandata alle regioni. Altro principio cardine sul quale si dovrà articolare l’autonomia tributaria delle regioni è il divieto di doppia imposizione salvo le addizionali (art. 2 del disegno di legge), che è, in qualche modo, speculare al principio di continenza. A tal proposito merita evidenziare che la scelta del disegno di legge di riferire il divieto di doppia imposizione alla sola base imponibile e non anche al medesimo presupposto lascia trasparire possibili duplicazioni (a livello statale e regionale) di prelievi impositivi a fronte di uno stesso fatto od atto. Questi principi generali dovranno poi convivere con molti altri che, sebbene non enunciati dal disegno di legge delega, pur sempre rappresentano dei limiti al libero esplicarsi di una potestà normativa tributaria regionale. Tali principi sono, innanzitutto, quelli attinenti alla finanza pubblica desumibili dall’ordinamento comunitario e dall’ordinamento internazionale (art. 117, comma 1, della Costituzione) quali la tutela delle fondamentali libertà economiche nel mercato unico, il principio di non discriminazione (tra soggetti residenti in Stati diversi dell’Unione Europea), il principio “chi inquina paghi”, il principio di proporzionalità. E non devono neanche essere sottaciuti altri principi contenuti nella nostra Costituzione, i quali, sia pure non menzionati dal disegno di legge delega, pur limiteranno l’agire dei legislatori regionali e cioè l’inviolabilità del domicilio ai fini fiscali (art. 14), il divieto di specifici gravami fiscali sugli enti religiosi (art. 20), la riserva di legge (art. 23), il principio di capacità contributiva (art. 53, paragrafo 1) ed il principio di progressività (art. 53, paragrafo 2). Il testo del disegno di legge delega non è solo lacunoso ma contiene anche alcune contraddizioni di non poco conto.
Mi preme, in particolare, evidenziare quella che si determina con riferimento alla potestà legislativa in materia tributaria delle Regioni a statuto speciale come la Valle d’Aosta. E’ ben noto, infatti, che gli statuti speciali hanno rango costituzionale (perchè approvati con legge costituzionale) e che – giusta il disposto dell’art. 116 della Costituzione – possono introdurre tributi propri purché in armonia con quelli statali. Ciò posto, non è ben chiaro come un tale spazio di autonomia (garantito da legge avente rango costituzionale) possa subire condizionamenti (e in che limiti) dai principi generali stabiliti dal disegno di legge delega e dai futuri decreti delegati (che, com’è ben noto, hanno un rango – nella gerarchia delle fonti – inferiore a quello della Costituzione e delle leggi costituzionali). In breve, il disegno di legge delega certamente solleva numerosi interrogativi ma indubbiamente ha il merito di indirizzare ogni sforzo verso la realizzazione di un assetto normativo coerente con gli obiettivi che il legislatore intende perseguire. (Pubblicato sul Corriere della Valle d'Aosta del 2 ottobre)
 

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