Il 28 febbraio e il 28 marzo 2010 rappresentano i termini entro i quali le categorie di imprenditori individuate dal Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 dicembre 2009 dovranno iscriversi al Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI).
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Si tratta – spiega il presidente della Chambre
Pierantonio Genestrone –
di un procedimento innovativo che consentirà di sostituire gradualmente la gestione cartacea dell'intera filiera di trattamento dei rifiuti speciali pericolosi e non, che attualmente prevede la compilazione e la tenuta del registro di carico e scarico, del formulario dei rifiuti e del MUD-Modello Unico di Dichiarazione ambientale».
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Grazie a Sistri – aggiunge Genestrone –
sarà pertanto possibile semplificare le procedure e gli adempimenti amministrativi, riducendo così i costi sostenuti dalle imprese, con indubbie garanzie in termini di maggiore trasparenza, conoscenza e prevenzione dell'illegalità».
Da quel che so l'ottimismo della Chambre non sembra essere condiviso dalle associazioni artigiani. So per certo che Cna, ad esempio, come ho scritto in unintervista pubblicata sul Corriere della Valle e che prossimamente posterò anche on line, è particolarmente preoccupata in quanto i nuovi procedimenti complicherebbero non poco la vita delle aziende. Come sempre la cosa migliore in casi di giudizi così contrastanti è attendere la pratica e constatare sul campo come va il nuovo sistema. I tuoi commenti, caro imprenditore, sono particolarmente ben accetti. Mi piacerebbe ospitare sul blog qualche testimonianza sul campo.
Di seguito, come segnalato dalla Chambre, propongo l’elenco dei soggetti individuati dall’articolo 1 del Decreto Ministeriale:
Categorie di soggetti obbligati ad iscriversi (entro il 28 febbraio o il 28 marzo)
1. PRODUTTORI INIZIALI DI RIFIUTI PERICOLOSI
2. PRODUTTORI INIZIALI DI RIFIUTI NON PERICOLOSI
le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184*, comma 3, lettere c), d) e g), del decreto legislativo n.152/2006, con più di 10 dipendenti;
3. COMMERCIANTI ED INTERMEDIARI DI RIFIUTI
4. CONSORZI PER IL RECUPERO E RICICLAGGIO DI PARTICOLARI TIPOLOGIE DI RIFIUTI
5. TRASPORTATORI PROFESSIONALI DI RIFIUTI SPECIALI
6. RECUPERATORI E SMALTITORI DI RIFIUTI
7. TRASPORTATORI IN CONTO PROPRIO DI RIFIUTI PERICOLOSI
8. OPERATORI DEL TRASPORTO INTERMODALE
Categorie di soggetti che hanno facoltà di iscriversi:
1. PRODUTTORI INIZIALI DI RIFIUTI NON PERICOLOSI
• le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184*, comma 3, lettere c), d) e g), del decreto legislativo n. 152/2006, che non hanno più di 10 dipendenti;
• gli imprenditori agricoli di cui all’art. 2135 del codice civile che producono rifiuti non pericolosi;
• le imprese ed gli Enti produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da attività diverse da quelle di cui all’art. 184*, comma 3, lettere c), d) e g), del decreto legislativo n. 152/2006.
2. TRASPORTATORI IN CONTO PROPRIO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI
*Art.184, comma 3: lettera c) i rifiuti da lavorazioni industriali; lettera d) i rifiuti da lavorazioni artigianali; lettera g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti della acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento.
Ogni eventuale ulteriore informazione relativa alle modalità di iscrizione e ai costi è reperibile sul sito del
SISTRI . Maggiori chiarimenti possono inoltre essere richiesti inviando una mail a infosistri@sistri.it o telefonando al numero verde 800003836.