Al via ufficiale, dal 19 aprile 2017, l’obbligo di
indicare in etichetta l’origine del latte a lunga conservazione e dei suoi
derivati che rende operativo il decreto “Indicazione dell'origine in etichetta
della materia prima per il latte e i prodotti lattieri caseari, in attuazione
del regolamento (UE) n. 1169/2011”, firmato dai ministri delle Politiche
Agricole Maurizio Martina e dello Sviluppo Economico Carlo Calenda e pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n.15 del 19 gennaio 2017.
Il provvedimento per il latte Uht è stato accolto
positivamente dal 76% degli italiani e per yogurt e formaggi dal 91%, secondo
quanto è emerso dalla consultazione on online del Ministero delle
Politiche Agricole.
Due confezioni di latte a lunga conservazione su
tre sono già in regola con la nuova etichetta di origine che consente di
smascherare il latte straniero spacciato per italiano. E’ quanto emerge dal
monitoraggio della Coldiretti che ha raccolto i campioni di latte in vendita
nei principali supermercati e nei negozi italiani.
La Coldiretti Valle d'Aosta plaude all'importante
conquista - frutto delle tante battaglie della propria Organizzazione a livello
nazionale ed internazionale - sulla strada della trasparenza dell’informazione
ai consumatori e della valorizzazione dei prodotti Made in Italy.
Un risultato che andrà a giovamento anche del
settore lattiero-caseario valdostano - al di là della tracciabilità già
garantita nella produzione della Fontina - permettendo alle aziende agricole
locali di vedere riconosciuto in etichetta il loro lavoro: d’ora in poi, infatti, andrà
specificato il paese di mungitura, quello di confezionamento e di
trasformazione”.
Il provvedimento riguarda l'indicazione di origine
del latte o del latte usato come ingrediente nei prodotti lattiero-caseari e
prevede l'utilizzo in etichetta delle seguenti diciture:
a) “Paese di mungitura”: nome del Paese nel quale è
stato munto il latte;
b) “Paese di condizionamento o di trasformazione”:
nome del Paese nel quale il latte è stato condizionato o trasformato.
Qualora il latte o il latte usato come ingrediente
nei prodotti lattiero-caseari sia stato munto, condizionato o trasformato,
nello stesso Paese, l'indicazione di origine può essere assolta con l'utilizzo
della seguente dicitura: “origine del latte”: nome del Paese. Se invece le
operazioni indicate avvengono nel territorio di più Paesi membri dell'Unione
europea, per indicare il luogo in cui ciascuna singola operazione è stata
effettuata, possono essere utilizzate le seguenti diciture: “latte di Paesi UE”
per l'operazione di mungitura, “latte condizionato o trasformato in Paesi UE”
per l'operazione di condizionamento o di trasformazione. Infine qualora le
operazioni avvengano nel territorio di più Paesi situati al di fuori
dell'Unione europea, per indicare il luogo in cui ciascuna singola operazione è
stata effettuata, possono essere utilizzate le seguenti diciture: «latte di
Paesi non UE» per l'operazione di mungitura, «latte condizionato o trasformato
in Paesi non UE» per l'operazione di condizionamento o di trasformazione. Per
le violazioni si applicano le sanzioni di cui all'art. 4, comma 10, della legge
3/2/2011, n. 4.
L’ETICHETTA DI ORIGINE SULLA SPESA DEGLI ITALIANI
Cibi con l'indicazione origine
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E quelli senza
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Carne di pollo e derivati
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Salumi
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Carne bovina
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Carne di coniglio
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Frutta e verdura fresche
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Carne trasformata
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Uova
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Frutta e verdura trasformata
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Miele
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Derivati del pomodoro diversi da passata
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Passata di pomodoro
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Sughi pronti
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Pesce
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Pane
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Extravergine di oliva
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Latte/Formaggi
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Pasta in itinere
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Riso in itinere
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Fonte: Elaborazioni Coldiretti
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