Confindustria Valle d’Aosta organizzatoper il 3 maggio, alle 17,00, un convegno sul tema delle reti di impresa, in collaborazione con RetImpresa e Unicredit, e sarà ospitato ad Arnad presso il salumificio Maison Bertolin.
Non tutti però sanno cosa sia un contratto di rete. Eccoti perciò un po' di news sull'argomento.
Una vera novità
La nuova figura del contratto di rete, originariamente inserita dall’articolo 3 del decreto legge 10 febbraio 2009 n. 5, è stata modificata in modo concreto dall’articolo 42 del decreto legge n. 78/2010 convertito in legge n. 122/2010, sia dal punto di vista civilistico che fiscale.
La rete è meramente un contratto, non dà origine ad un nuovo ente né ad una qualche forma societaria o associativa: la rete non ha personalità giuridica, né soggettiva.
La principale funzione del contratto di rete è quella di creare delle regole dispositive – e quindi come tali
liberamente derogabili dalle parti – attraverso le quali le imprese, pur restando autonome ed indipendenti le une dalle altre, realizzano dei progetti comuni con il preciso scopo di: «accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa».
Questa struttura può utilmente servire sia per le attività promozionali collettivamente attuate (per esempio la commercializzazione dell’invenduto in forma integrata) sia per la partecipazione a costi più ridotti agli eventi fieristici e in generale divulgazioni delle iniziative imprenditoriali.
A proposito del contratto
La forma prevista del contratto di rete è quella dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata e
deve indicare:
a) la precisa individuazione delle imprese aderenti alla rete (il nome, la ditta, la ragione o la
denominazione sociale di ogni partecipante per originaria sottoscrizione del contratto o per adesione
successiva);
b) gli obiettivi strategici di innovazione e di innalzamento della capacità competitiva dei partecipanti e le
modalità concordate tra gli stessi per misurare l’avanzamento verso tali obiettivi;
c) il programma di rete, che contenga l’enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascun partecipante, le modalità di realizzazione dello scopo comune e, qualora sia prevista l'istituzione di un fondo patrimoniale comune, la misura e i criteri di valutazione dei conferimenti iniziali e degli eventuali contributi successivi che ciascun partecipante si obbliga a versare al fondo nonché le regole di gestione del fondo medesimo;
d) la durata del contratto, le modalità di adesione di altri imprenditori e, se pattuite, le cause facoltative di recesso anticipato e le condizioni per l'esercizio del relativo diritto, ferma restando in ogni caso l'applicazione delle regole generali di legge in materia di scioglimento totale o parziale dei contratti plurilaterali con comunione di scopo;
e) se il contratto prevede l'istituzione dell’organo comune, il nome, la ditta, la ragione o la
denominazione sociale del soggetto prescelto per svolgere l'ufficio per l'esecuzione del contratto o di una o più parti o fasi di esso, i poteri di gestione e di rappresentanza conferiti a tale soggetto come mandatario comune nonché le regole relative alla sua eventuale sostituzione durante la vigenza del contratto;
f) le regole per l'assunzione delle decisioni dei partecipanti su ogni materia o aspetto di interesse comune che non rientri, quando è stato istituito un organo comune, nei poteri di gestione conferiti a tale 1/3 organo, nonché, se il contratto prevede la modificabilità a maggioranza del programma di rete, le regole relative alla modalità di assunzione delle decisioni di modifica del programma stesso.
Il contratto di rete deve essere iscritto nel registro delle imprese presso cui è iscritto ciascun partecipante e l’efficacia del contratto inizia a decorrere da quando è stata eseguita l’ultima delle iscrizioni prescritte a carico di tutti coloro che ne sono stati sottoscrittoti originari.L’istituzione del fondo patrimoniale e dell’organo comune non costituiscono elementi essenziali ai fini della creazione del contratto di rete.
I vantaggi fiscali
Alle imprese appartenenti ad una delle reti di impresa riconosciute ai sensi della Legge n. 33/2009 competono vantaggi fiscali, amministrativi e finanziari, nonché la possibilità di stipulare convenzioni con l’associazione bancaria italiana (A.B.I.) nei termini definiti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze (da emanarsi entro il 15 luglio 2011).
Fino al periodo di imposta in corso e fino al 31 dicembre 2012, l’agevolazione fiscale consiste «in unregime di sospensione di imposta di cui possono fruire gli utili d'esercizio accantonati ad apposita riserva e destinati alla realizzazione di investimenti previsti dal programma comune, preventivamente asseverato (certificato). Detto beneficio spetta a condizione che le somme accantonate siano destinate al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all'affare per realizzare entro l'esercizio successivo gli investimenti previsti dal programma di rete. Gli utili concorrono alla formazione del reddito nell’esercizio in cui la riserva è utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite d’esercizio o in cui viene meno l’adesione al contratto di rete».
L’importo che non concorre alla formazione del reddito d’impresa non può superare il limite di euro 1.000.000 per ciascuna impresa, nonché per ciascun periodo d'imposta in cui è consentito l'accesso all'agevolazione, fermo restando il limite pari a 20 milioni di euro per l'anno 2011 e 14 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013 (circolare Agenzia delle entrate n. 4/E del 2011). Ciò significa che le imprese beneficeranno dell’agevolazione in modo separato, secondo quanto effettivamente accantonato e nel periodo d’imposta di effettuazione dell’operazione.
Ma che cosa ne pensa l'Europa?
L’operatività dell’agevolazione era stata espressamente subordinata all’autorizzazione della Commissione europea. L’organo comunitario si è pronunciato in senso favorevole, avendo ritenuto che la misura in favore delle reti di imprese non costituisce aiuto di Stato (decisione C(2010) 8939 def. del 26 gennaio 2011).
Per poter beneficiare dell’agevolazione, il programma comune di rete deve essere preventivamente
asseverato. L'asseverazione comporta la verifica dell’esistenza degli elementi propri del contratto di rete e dei relativi requisiti di partecipazione in capo alle imprese che lo hanno sottoscritto.Questa certificazione è rilasciata da "organismi espressione dell'associazionismo imprenditoriale muniti dei requisiti previsti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, o, in via sussidiaria, da organismi pubblici individuati con il medesimo decreto».
I soggetti abilitati sono stati individuati con il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 25 febbraio 2011(in allegato), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011, in cui l’articolo 3 cita testualmente: «sono abilitati a rilasciare l’asseverazione del programma gli organismi espressi dalle Confederazioni di rappresentanza datoriale rappresentative a livello nazionale presenti nel consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro ai sensi della legge 30 dicembre 1986, n. 836, espressioni di interessi generali di una pluralità di categorie e territori».
In merito agli organismi pubblici di asseverazione, invece, il decreto ministeriale ha deciso di rinviare l’individuazione degli stessi ad un successivo decreto del Ministro dell’economia e delle finanze d’intesa con il Ministero dello sviluppo economico (articolo 5).
Per saperne di più?
L’ufficio economia e finanza d’impresa di Confindustria Valle d'Aosta è a disposizione per chiarimenti e/o approfondimenti (e-mail: economico@confindustria.aosta.it – tel. 0165.237416). Oppure clicca qui.
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