10 marzo 2017

#Delibere di Giunta - Segnalazioni per le imprese (377) - Più flessibilità per la #zootecnia

PRESIDENZA DELLA REGIONE

Accertamento Francese nelle Partecipate
La Giunta ha approvato la definizione delle disposizioni generali per lo svolgimento delle prove di accertamento linguistico presso le società partecipate dalla Regione.

AGRICOLTURA E RISORSE NATURALI

Cantieri forestali
Il Governo regionale ha approvato il verbale di concertazione tra la Regione e le rappresentanze sindacali di settore volto alla proroga della graduatoria unica per il reclutamento di personale con profilo professionale di operaio idraulico-forestale, per i cantieri di lavoro stagionali per l’esecuzione in amministrazione diretta degli interventi.


SANITA’ SALUTE E POLITICHE SOCIALI

Flessibilità nel settore zootecnico

E’ stato sottoposto all’esame del Governo regionale un provvedimento inerente le disposizioni applicative della legge regionale 2 agosto 2016, n. 16, introducendo importanti misure di flessibilità e semplificazione nel settore zootecnico, in particolare in materia di macellazioni domiciliari e di smaltimento dei sottoprodotti.

Le disposizioni in ambito di macellazione domiciliare stabiliscono che: 

il privato che intende macellare presso il proprio domicilio, animali delle specie bovina, suina ed ovi-caprina dovrà munirsi di autorizzazione rilasciata dal Comune di residenza che avrà una validità di 5 anni;

coloro che effettuano direttamente la macellazione, devono essere in possesso dell’attestato di formazione per l'abbattimento (qualora non lo fossero, possono acquisirlo dopo aver frequentato un apposito corso presso l’AREV);

la macellazione è consentita per ovi-caprini di età inferiore ai 18 mesi e bovini di età inferiore ai 12 mesi e per suini;

il privato che intende effettuare la macellazione a domicilio, deve prendere contatto col servizio veterinario di Igiene Alimenti di origine animale dell’Azienda USL nelle 72 ore precedenti la macellazione;

il privato può scegliere di far effettuare le visite ispettive secondo due modalità: presso il luogo di detenzione e/o di elezione a domicilio per la macellazione dell'animale con visita veterinaria ante e post-mortem e giudizio di commestibilità, oppure presso i punti di concentramento individuati a orari e giorni prestabiliti, in assenza di certificazione di commestibilità, portando con apposita cassetta gli organi preposti. 

Le linee di indirizzo per lo smaltimento degli animali da reddito morti, prevedono invece la possibilità di trasportare l’intera carcassa con mezzi dell’azienda adeguatamente coperti e a tenuta stagna e di parti dell’animale in un contenitore rigido sempre a tenuta stagna con coperchio verso punti di raccolta, previa comunicazione ai servizi veterinari del mezzo che si intende usare e del numero di targa. Il trasporto può essere effettuato solo all’interno del territorio valdostano. 

Per quanto riguarda la macellazione d’urgenza, è previsto che possono essere macellati d’urgenza a domicilio solo i bovini di età inferiore a 24 mesi se nati in determinati paesi o a 48 mesi se nati in Valle d’Aosta o altri paesi e tale carne può essere destinata solo al consumo familiare. 

Le linee di indirizzo per la trasformazione casearia in locali con altre destinazioni d’uso consentono l’uso di locali senza obbligo di cambio di destinazione d’uso per la trasformazione di formaggi a maturazione superiore ai 60 giorni da destinare alla vendita diretta al consumatore finale e in ambito locale. 

Per quanto riguarda la vendita occasionale in alpeggio, il provvedimento prevede che qualora venga attrezzato uno spazio per la vendita occasionale esclusivamente degli alimenti prodotti nel caseificio dell'alpeggio, occorre dare comunicazione all’USL Valle d’Aosta, disponendo inoltre che la zona di vendita e/o di detenzione dei prodotti per la tentata vendita deve essere chiaramente identificata e separata dal locale di trasformazione. 

Infine, con tale provvedimento vengono proposte significative modifiche alla deliberazione della Giunta regionale n. 853 del 17 maggio 2013 che riguardano la nuova definizione delle zone isolate, considerato l’elevato costo medio registrato in Valle d’Aosta per lo smaltimento degli animali da reddito morti (materiali di categoria 1) dovuto soprattutto al costo del trasporto, e tenuto conto del territorio montuoso e particolarmente impervio e di difficile accesso. 

Sono considerate quindi zone isolate tutti gli alpeggi della regione per il periodo di monticazione, i Comuni della valle centrale, tutti i Comuni delle valli laterali o le zone difficilmente raggiungibili dai mezzi autorizzati alla raccolta dei Sottoprodotti di Origine Animale (SOA). In tali situazioni di emergenza e di impossibilità territoriali a conferire le spoglie di animali morti a un impianto di gestione dei SOA, è autorizzata l’eliminazione mediante sotterramento delle carcasse degli animali con precise modalità. 

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