L’Assessorato delle attività
produttive, d’intesa con l’Assessorato Territorio e Ambiente, rende note alcune
novità introdotte dalla legge regionale sulle disposizioni regionali in materia
di pianificazione energetica, di promozione dell'efficienza energetica e di
sviluppo delle fonti rinnovabili (numero 26 del 2012)
La normativa regionale, per
ottenere il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici, ha
introdotto, con l’articolo 10, un bonus volumetrico che interessa sia le
nuove case, sia quelle che vengono interamente ricostruite, così come le
trasformazioni edilizie degli edifici esistenti.
Relativamente alle nuove edificazioni,
per i progetti che migliorano le prestazioni energetiche di almeno il 20 % rispetto ai requisiti minimi stabiliti dalla legge stessa, gli spessori
delle murature esterne, delle tamponature o dei muri portanti eccedenti i 30
centimetri non sono computati ai fini dell’ottenimento del permesso di
costruire. E’ possibile eccedere i 30 cm di spessore senza che ciò sia
computato per il rilascio del permesso di costruire fino ad un massimo di
ulteriori 25 centimetri di spessore in più per gli elementi verticali e le
coperture e di 15 centimetri in più per gli elementi orizzontali intermedi (le
solette).
Analogamente, lo stesso maggior
spessore di 25 centimetri è consentito negli interventi di trasformazione
edilizia di edifici esistenti che migliorano le prestazioni energetiche del 10
per cento rispetto ai requisiti minimi.
Se poi nelle nuove costruzioni
oltre all’isolamento della struttura si utilizzano anche fonti rinnovabili per
soddisfare il fabbisogno energetico (ad esempio pannelli fotovoltaici)
riuscendo a pervenire a prestazioni energetiche che superino del 30 per cento i
requisiti minimi fissati dalla legge, è possibile beneficiare di un ulteriore
bonus volumetrico del 5 per cento, misurato sull’intero edificio. Stesso bonus
volumetrico è concesso anche alle ristrutturazioni totali al di fuori dei
centri storici.
Gli stessi benefici volumetrici non
possono essere cumulati a quelli previsti dalla cosiddetta legge casa (la l.r.
24/2009). Fanno eccezione gli interventi ai sensi della legge casa che
prevedono un ampliamento massimo del 20% del volume e allo stesso tempo
intervengono sull’isolamento termico dell’intero edificio migliorandone le
prestazioni energetiche del 20 per cento rispetto ai requisiti minimi. In
questo caso è possibile utilizzare un incremento del 5 per cento del volume
portando l’aumento volumetrico dell’intervento al 25 per cento.
I benefici volumetrici concessi
dalla legge, ossia il maggior spessore delle murature o della copertura, non
sono considerati ai fini del calcolo delle distanze minime o delle altezze
massime, fatto salvo il rispetto delle prescrizioni in materia di sicurezza
stradale e antisismica e delle distanze minime tra edifici stabilite dalle
disposizioni del codice civile.
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