29 settembre 2012

Bonus volumetrici per gli edifici più green


L’Assessorato delle attività produttive, d’intesa con l’Assessorato Territorio e Ambiente, rende note alcune novità introdotte dalla legge regionale sulle disposizioni regionali in materia di pianificazione energetica, di promozione dell'efficienza energetica e di sviluppo delle fonti rinnovabili (numero 26 del 2012)

La normativa regionale, per ottenere il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici, ha introdotto, con l’articolo 10, un bonus volumetrico che interessa sia le nuove case, sia quelle che vengono interamente ricostruite, così come le trasformazioni edilizie degli edifici esistenti.

Relativamente alle nuove edificazioni, per i progetti che migliorano le prestazioni energetiche di almeno il 20 % rispetto ai requisiti minimi stabiliti dalla legge stessa, gli spessori delle murature esterne, delle tamponature o dei muri portanti eccedenti i 30 centimetri non sono computati ai fini dell’ottenimento del permesso di costruire. E’ possibile eccedere i 30 cm di spessore senza che ciò sia computato per il rilascio del permesso di costruire fino ad un massimo di ulteriori 25 centimetri di spessore in più per gli elementi verticali e le coperture e di 15 centimetri in più per gli elementi orizzontali intermedi (le solette).

Analogamente, lo stesso maggior spessore di 25 centimetri è consentito negli interventi di trasformazione edilizia di edifici esistenti che migliorano le prestazioni energetiche del 10 per cento rispetto ai requisiti minimi.

Se poi nelle nuove costruzioni oltre all’isolamento della struttura si utilizzano anche fonti rinnovabili per soddisfare il fabbisogno energetico (ad esempio pannelli fotovoltaici) riuscendo a pervenire a prestazioni energetiche che superino del 30 per cento i requisiti minimi fissati dalla legge, è possibile beneficiare di un ulteriore bonus volumetrico del 5 per cento, misurato sull’intero edificio. Stesso bonus volumetrico è concesso anche alle ristrutturazioni totali al di fuori dei centri storici.

Gli stessi benefici volumetrici non possono essere cumulati a quelli previsti dalla cosiddetta legge casa (la l.r. 24/2009). Fanno eccezione gli interventi ai sensi della legge casa che prevedono un ampliamento massimo del 20% del volume e allo stesso tempo intervengono sull’isolamento termico dell’intero edificio migliorandone le prestazioni energetiche del 20 per cento rispetto ai requisiti minimi. In questo caso è possibile utilizzare un incremento del 5 per cento del volume portando l’aumento volumetrico dell’intervento al 25 per cento.

I benefici volumetrici concessi dalla legge, ossia il maggior spessore delle murature o della copertura, non sono considerati ai fini del calcolo delle distanze minime o delle altezze massime, fatto salvo il rispetto delle prescrizioni in materia di sicurezza stradale e antisismica e delle distanze minime tra edifici stabilite dalle disposizioni del codice civile.

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