Il testo del bilancio regionale da oggi (credo da questo pomeriggio) è on line. Sul sito della Presidenza del Consiglio puoi avere accesso sia al testo del Bilancio sia alle disposizioni. Ho pensato di proporre ai visitatori di questo blog la relazione che accompagna le «Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Autonoma
Valle d'Aosta (Legge finanziaria per gli anni 2014/2016). Modificazioni di
leggi regionali». Buona lettura. Come molti già sapranno la previsione delle entrate della Regione, al netto delle partite di giro, è pari a 1320 milioni per l'anno 2014, 1285 per il 2015 e 1290 per il 2016. Inoltre la distribuzione di riserve da parte delle società partecipate finanzierà un piano straordinario di interventi a sostegno degli investimenti privati per un importo complessivo di 100 milioni di euro nel triennio, attraverso la concessione di mutui a tasso agevolato a valere sui fondi di rotazione.
RELAZIONE
Il presente disegno di legge, proposto, ai sensi dell’articolo 24 della
l.r. 30/2009, in materia di dell’ordinamento contabile della Regione, adegua le
spese del bilancio della Regione agli obiettivi di politica economica e detta
disposizioni aventi riflessi sulla programmazione finanziaria dell’anno 2014 e
del triennio 2014/2016.
Il disegno di legge finanziaria rappresenta il “ponte” di raccordo tra
l’ordinamento legislativo e la legge di bilancio, al fine di consentire il
mantenimento dell’equilibrio di bilancio o la modificazione di leggi in vigore,
rilevanti sotto il profilo finanziario.
Il disegno di legge finanziaria per il triennio 2014/2016 tiene conto sia
delle misure di contenimento previste dalle manovre dello Stato di cui ai
decreti-legge 78/2010, 138/2011, 201/2011, 95/2012 e 228/2012 sia della
partecipazione della Regione agli obiettivi di perequazione e di solidarietà e
dell’esercizio dei diritti e dei doveri dagli stessi derivanti dall’accordo per
il federalismo fiscale e riassunti nella legge di stabilità 2011 all’articolo
1, commi 160 e seguenti.
Gli ambiti della programmazione finanziaria, riconducibili al contenuto
“necessario” della legge finanziaria, che in essa trovano il supporto normativo
per l’anno 2014 e il triennio 2014/2016 sono: la finanza locale, la spesa per
la salute pubblica ed il sociale, il finanziamento delle politiche del lavoro e
dei programmi comunitari.
Per la FINANZA LOCALE, il disegno di legge finanziaria dà
contenuto all’autonomia finanziaria degli enti locali, sancita dalla l.r.
48/1995, fondata sulla certezza delle risorse trasferite e destina ai predetti
enti il novantacinque per cento dei nove decimi del gettito dell’imposta sul
reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.), rilevato nel penultimo esercizio
finanziario antecedente a quello della ripartizione dei fondi (2012). Nell’ambito
della finanza locale trovano finanziamento, tra l’altro, gli interventi di
politica sociale, il trasporto pubblico locale, gli interventi di investimento
per l’assetto e la tutela del territorio.
Per quanto concerne la SANITA’, il disegno di legge finanziaria
determina le risorse da destinare al settore sanitario, sia per le spese
correnti sia per quelle d’investimento, tenuto conto delle riduzioni
conseguenti alle manovre statali e che nel 2014 rappresentano il 19,88% del
bilancio complessivo al netto delle partite di giro.
Resta confermata la particolare
attenzione agli interventi in ambito sociale la cui spesa, riunita da
quest’anno all’interno della Funzione Obiettivo “Diritti Sociali, politiche
sociali e famiglia – Interventi di finanza locale”, risulta essere pari al 6%
del bilancio complessivo al netto delle partite di giro.
Per le POLITICHE DEL LAVORO,
il disegno di legge finanziaria garantisce le risorse necessarie per
l’attuazione del Piano triennale degli interventi di politica del lavoro, delle
azioni di formazione professionale, di orientamento e sviluppo delle azioni per
favorire l’impiego e l’occupazione, approvato dal Consiglio regionale con la
deliberazione n. 2493/XIII del 21 giugno 2012.
In materia di PROGRAMMI COMUNITARI, il disegno di legge finanziaria assicura le
risorse necessarie all’avvio dei nuovi progetti riferiti alla nuova
programmazione 2014/2020 e agli interventi riferiti alla precedente 2007/2013,
in fase di conclusione.
Il disegno di legge si compone di 39 articoli.
AGEVOLAZIONI PER IL SOSTEGNO
DELLE IMPRESE E DELLE FAMIGLIE
Gli articoli del Capo I (da 1 a 5) prorogano per il 2014 alcune
misure a sostegno delle famiglie e delle imprese. In particolare, l’articolo
1 proroga la sospensione volontaria delle rate di mutui agevolati
previste da leggi regionali a favore delle famiglie e delle imprese,
limitatamente alla prima rata, per i mutui con rate semestrali, e ad un periodo
di sei mesi per quelli con rate annuali; l’articolo
2 proroga la sospensione volontaria delle rate sui mutui con contributo in
conto interessi della Regione, ancorché non erogati dalla Regione limitatamente
alla prima rata per i mutui con rate semestrali e limitatamente ad un periodo
di sei mesi per quelli con rate annuali; gli articoli 3, 4 e 5 confermano le seguenti misure a sostegno delle
famiglie, rideterminandone le autorizzazioni di spesa: bon de chauffage, sostegno ai costi dell’energia elettrica per le
utenze domestiche e sostegno delle famiglie a basso reddito attraverso
il bonus energia.
CAPO II
MISURE
DI CONTENIMENTO E DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA PUBBLICA REGIONALE
Articolo 6: Disposizioni in
materia di contenimento della spesa per il personale regionale
La Regione, al fine di concorrere al perseguimento degli obiettivi di
finanza pubblica attua, per il 2013, le limitazioni nella copertura dei posti
della dotazione organica, stabilendo nella percentuale del 15% il limite della
copertura dei posti della dotazione organica vacanti al 1° gennaio 2014 e che
si renderanno vacanti nel corso dell’anno 2014.
Articolo 7: Concorso degli enti
locali al riequilibrio della finanza pubblica
In attesa della definizione delle funzioni comunali da esercitare in
forma associata e dei relativi fabbisogni di personale, è fatto divieto, anche
per il 2014, di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato,
fatta eccezione per le assunzioni da effettuarsi nell’ambito dei servizi
socio-assistenziali e socio-educativi necessarie ad assicurare il rispetto degli
standard organizzativi minimi dei predetti servizi definiti dalla Giunta
regionale. La disposizione, inoltre, esclude il divieto nei casi di assunzioni
derivanti da processi di mobilità infracompartimentale, al fine di assicurare
il riequilibrio tra carenze ed eccedenze di organico.
Articolo 8:
Indennità di funzione e gettoni di presenza degli amministratori
degli enti locali
Ai fini del contenimento dei costi della politica, la norma dispone il
divieto, per l’anno 2014, di determinare in aumento gli importi delle indennità
di funzione e dei gettoni di presenza degli amministratori degli enti locali
rispetto a quelli stabiliti per l’anno 2013.
Articolo
9: Modificazioni alla legge regionale 1° settembre 1997, n. 29, in materia di trasporto pubblico di linea
L’articolo introduce modificazioni alla l.r. 29/1997, volte a graduare
l’intensità degli interventi di aiuto tenendo conto anche della situazione
reddituale e patrimoniale dei potenziali beneficiari.
Articolo
10: Modificazioni alla legge regionale 4 settembre 2001, n. 19, in materia di
incentivi a sostegno delle attività turistico-ricettive e commerciali
L’articolo modifica la l.r. 19/2001, eliminando le agevolazioni mediante “contributi
in conto capitale” e mantenendo la forma del “mutuo a tasso agevolato” per gli
stessi soggetti beneficiari e a fronte delle stesse spese ammissibili.
Articolo 11: Disposizioni per la
revisione delle normative regionali in materia di contributi
L’articolo elenca le leggi regionali la cui applicazione è sospesa nelle
parti riferite alla concessione di contributi a fondo perduto finanziati
integralmente con risorse regionali sino alla revisione delle corrispondenti
discipline di settore. Detta sospensione consegue alla sospensione della
ricevibilità delle domande di agevolazione disposta con le deliberazioni della
Giunta regionale nn. 1606 del 4 ottobre 2013 e 1636 dell'11 ottobre 2013. La
progressiva contrazione in corso d’anno delle risorse finanziarie ha reso
necessario il predetto intervento, confermato dal disegno di legge finanziaria
unitamente all’obiettivo, esplicitato, di rivedere in tempi brevi le normative
regionali nel senso di mantenere ove possibile il sistema di contribuzione, secondo
unicità di visione e miglior programmazione della spesa. Risulta infatti
evidente che la riduzione delle risorse implica il necessario ripensamento
degli strumenti di agevolazione, in un’ottica di ottimizzazione e di
razionalizzazione complessiva del sistema di intervento pubblico a sostegno del
sistema produttivo locale, assicurando al contempo maggiore selettività e
efficacia agli interventi previsti.
La dotazione organica della struttura regionale è di 2865 unità così
suddivise:
- Giunta regionale: n. 2070 unità di
personale di cui n. 137 unità con qualifica di dirigente;
- Istituzioni scolastiche ed educative
dipendenti dalla Regione: n. 396 unità di personale;
- Corpo forestale della Valle d’Aosta: n.
167 unità di personale di cui 2 con qualifica di dirigente;
- Corpo valdostano dei vigili del fuoco
(personale professionista): n 232 di cui n. 2 unità con qualifica di dirigente.
Alla dotazione organica complessiva si devono
aggiungere n. 84 unità dipendenti dal Consiglio regionale di cui n. 9
unità con qualifica di dirigente.
Il comma 2 stabilisce che n. 10 unità
di personale (Segretari particolari), di cui n. 1 unità assegnata all’organico
del Consiglio regionale, sono poste al di fuori della dotazione organica. Il comma 3 specifica che il contingente
di personale con qualifica di dirigente è comprensivo delle figure del Capo e
Vice Capo di Gabinetto (art. 8, comma 2), del Segretario generale (art. 9,
comma 1), degli incarichi fiduciari (art. 11, comma 1 e 2 bis) e degli altri
incarichi conferiti con le modalità di cui agli articoli 21, commi 2 e 22,
comma 4 della l.r. 22/2010. Il comma 4
individua il limite di spesa relativo alla dotazione organica complessiva
dell’Amministrazione regionale e del personale dell’ex direzione Agenzia
regionale del lavoro. Il comma 5
stabilisce che le risorse finanziarie destinate annualmente al Fondo Unico
Aziendale del personale regionale e del personale della ex Direzione Agenzia
del Lavoro, non utilizzate al termine di ogni esercizio finanziario, sono
portate in aumento delle risorse dell’esercizio finanziario successivo. Il comma 6 propone la disposizione in
base alla quale le risorse finanziarie destinate al Fondo per la quarta
progressione orizzontale che risultino in esubero a seguito dell’erogazione
della stessa al personale avente diritto, costituiscono economia di spesa. I commi 7 ed 8 determinano
rispettivamente le autorizzazioni di spesa per gli addetti alle attività
giornalistiche e di informazione e per i collaboratori di supporto al
Presidente del Consiglio regionale per l’anno 2014. I commi 9, 10, 11, 12 e 13 autorizzano la spesa a carico della
Regione rispettivamente per contribuire alle attività dell’ARRS (Agenzia
regionale per le relazioni sindacali), per il funzionamento della Commissione
indipendente di valutazione della performance, per i Comitati di comparto
previsti dalla l.r. 22/2010: Comitato dei garanti (all’art. 29) – Comitato
regionale per le politiche contrattuali (art. 48) - Comitato Unico di Garanzia
(art. 66) – Comitato per il telelavoro (art. 73 bis), per le pari opportunità e
il benessere organizzativo dei lavoratori del Comparto unico regionale di cui
all’art. 66 della l.r. 22/2010, per contribuire al finanziamento del Fondo
distacchi sindacali (F.D.S.) gestito e amministrato dall’ARRS per le finalità
di cui all’art. 56 della l.r. 22/2010 come disciplinato dall’art. 36, comma 2,
del C.C.R.L. del 22/05/2013. Il comma 14
implementa i compiti attribuiti alla Commissione indipendente di valutazione in
materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione. Il comma 15, infine, estende agli ambiti riferiti alla programmazione in materia di agricoltura
e sviluppo rurale la possibilità di costituire rapporti di lavoro a termine
mediante selezioni pubbliche, onde reperire le necessarie professionalità per i
tempi, limitati, della programmazione comunitaria.
CAPO IV
INTERVENTI IN MATERIA DI FINANZA E CONTABILITA’
DEGLI ENTI LOCALI
Articolo 13: Determinazione delle
risorse destinate alla finanza locale
L’articolo, oltre a determinare
l’ammontare complessivo delle risorse disponibili per la finanza locale,
approva, anche in deroga alle percentuali previste dalla l.r. 48/1995, in
relazione alle conseguenze sulla finanza regionale e locale derivanti dal
concorso agli obiettivi di perequazione e di solidarietà, il riparto delle
stesse tra: trasferimenti senza vincolo settoriale di destinazione (41,10%);
trasferimenti per speciali programmi di investimento (2,90%) e trasferimenti
con vincolo settoriale per il finanziamento delle leggi regionali, dette “di
settore” nelle misure indicate nell’allegato A (56%). Sono, inoltre, confermate
disposizioni già contenute in precedenti finanziarie secondo cui:
a) gli
enti locali dovranno farsi carico degli oneri relativi ad interventi previsti
da leggi di settore, la cui spesa non è autorizzata nell’allegato A;
b) i
Comuni hanno l’obbligo di concorrere al finanziamento delle Comunità montane al
fine di garantire un adeguato funzionamento delle stesse;
c) gli
enti locali hanno l’obbligo di compartecipare, reciprocamente e per quanto di
propria competenza, al finanziamento dei servizi erogati ai propri cittadini.
L’articolo
stabilisce, poi, che a decorrere dall’anno 2014, al finanziamento dell’onere a
carico della Regione derivante dal reintegro ai Comuni del minor gettito
relativo alla soppressione dell'addizionale comunale all'accisa sull'energia
elettrica si provveda mediante risorse di finanza locale; le risorse
disponibili derivanti dai sovra canoni idroelettrici, destinate dal BIM ai
Comuni, siano determinate in un importo pari a quello delle risorse ripartite
tra i medesimi Comuni nell’anno 2009 e che le ulteriori risorse disponibili
siano accantonate in un fondo vincolato costituito presso il BIM per il
finanziamento di specifici interventi in materia assistenziale e sanitaria; la
deroga all’utilizzo dell’avanzo di amministrazione da parte delle Comunità
montane e del Consorzio BIM, già prevista fino al 31 dicembre 2013, sia
prorogata fino al 31 dicembre 2014; il termine per l’approvazione del bilancio
di previsione pluriennale da parte degli enti locali sia fissato al 28 febbraio
2014 e la disciplina dell’esercizio provvisorio.
Articolo 14:
Fondo per Speciali Programmi di Investimento - FoSPI
L’articolo determina le risorse
finanziarie del Fondo speciali programmi di investimento. In particolare, si
prevede, al comma 1, che
l’attuazione del programma triennale FoSPI 2011-2013 sia rimodulata nel
quinquennio 2011-2015; al comma 2,
che la spesa per il programma triennale FoSPI 2012-2014 sia parzialmente
finanziata nel quinquennio 2012-2016 stabilendo che sia la legge finanziaria
per il triennio 2015/2017 ad autorizzare la necessaria spesa residua; al comma 3, che i termini di legge per
la consegna dei progetti esecutivi relativi agli interventi inseriti nel
programma 2013/2015 siano prorogati al 31 dicembre 2015; al comma 4, che i termini di legge per il programma 2014/2016 siano
sospesi, salva la concedibilità dei contributi sugli oneri progettuali per i
progetti già presentati alla data del 31 ottobre 2012; al comma 5, la sospensione della disciplina inerente al Fospi nelle
more di una sua revisione complessiva per una migliore programmazione della
spesa in relazione alla progressiva riduzione delle risorse anche di finanza
locale..
Articolo
15: Interventi in materia di politiche sociali
L’articolo prevede che, a decorrere
dall’anno 2014, al finanziamento degli oneri derivanti dall’applicazione di una
serie di leggi in materia di politiche sociali (finanziate fino al 2013 dal
Fondo regionale per le politiche sociali oppure da risorse di finanza regionale)
si provveda mediante risorse di finanza locale. E’ poi prevista la possibilità
per la Giunta regionale di valutare e di eventualmente rivedere gli accordi di
programma sottoscritti con gli enti locali per la realizzazione di strutture
socio-sanitarie, socio-assistenziali e socio-educative alla luce dell’evidente
riduzione dei finanziamenti regionali in ambito sanitario e sociale, oltre che
la modifica, la sospensione e l’abrogazione di talune disposizioni in materia
di politiche sociali.
Articolo
16: Piani di edilizia scolastica
L’articolo prevede la definizione
negli anni 2014, 2015 e 2016 di piani di interventi di adeguamento a norma e
messa in sicurezza di edifici scolastici di proprietà degli enti locali, da
realizzarsi a cura degli enti medesimi. Attraverso tali piani si intende
proseguire il programma, avviato nell’anno 2007, di miglioramento del
patrimonio edilizio scolastico di proprietà di Comuni e Comunità montane, che
ospita le scuole dell’infanzia, le scuole primarie e le scuole secondarie di
primo grado. I campi di azione sono i seguenti:
a) interventi
finalizzati alla sicurezza (adempimento delle norme previste dal d.lgs 81/2008;
acquisizione delle certificazioni di prevenzione incendi e igienico-sanitarie;
adeguamento delle strutture alle norme per la prevenzione del rischio sismico);
b) interventi
finalizzati a migliorare lo stato conservativo dell’immobile;
c) interventi
finalizzati a migliorare la salubrità e la qualità ambientale;
d) interventi
finalizzati a migliorare la funzionalità didattica.
Articolo
17: Contributi a favore delle forme associative per lo svolgimento delle
funzioni di polizia locale
Al fine di garantire, come per
l’anno 2013, l’erogazione dei contributi di cui all’articolo 6bis della l.r.
11/2005 agli enti locali che non ne hanno beneficiato per l’intero quinquennio
di riferimento, la norma stabilisce che le disposizioni di cui all’art. 6bis
della l.r. 11/2005 continuano ad avere applicazione, per l’anno 2014,
limitatamente agli enti locali che hanno costituito forme associative per le
funzioni di polizia locale nel quinquennio 2008-20012 e che non hanno
beneficiato dei contributi di cui all’art. 6bis della l.r. 11/2005 per l’intero
quinquennio di riferimento, in quanto costituite successivamente al primo anno
di finanziamento (anno 2008).
Articolo
18: Modificazioni alla l.r. 29/1997
L’articolo prevede che, a decorrere
dall’anno 2014, al finanziamento degli oneri relativi ai servizi di trasporto
pubblico, servizi di taxi-bus, servizi integrativi di trasporto per disabili,
servizi integrativi di linea, servizi a chiamata e servizi di taxi bus si
provveda mediante risorse di finanza locale.
Articolo
19: Modificazione alla legge regionale 9 aprile 2010, n. 14
Con la presente
disposizione si prevede il rinvio del termine entro il quale i soggetti già
iscritti all’ex parte seconda dell’Albo regionale dei segretari (soggetti
esterni) devono frequentare un corso di formazione con superamento dell’esame
finale, al fine del mantenimento dell’iscrizione all’Albo. La data entro la
quale tali soggetti dovranno effettuare il percorso formativo sarà stabilita
con deliberazione di Giunta regionale adottata d’intesa con il Consiglio
permanente degli enti locali, su proposta dell’Agenzia regionale dei segretari
degli enti locali della Valle d’Aosta, una volta definite le funzioni comunali
da esercitare in forma associata e i relativi fabbisogni di personale, ed in
particolar modo, di segretari di enti locali.
CAPO V:
INTERVENTI IN MATERIA DI SANITA’
Articolo 20: Finanziamento della
spesa sanitaria regionale di parte corrente e per investimenti
I commi 1, 2 e 3 determinano la
composizione e l’entità del finanziamento della spesa sanitaria di parte
corrente del sistema sanitario regionale per il triennio 2014-2016, trasferito
all’Azienda USL. Il comma 4 prevede
che l’Azienda USL provveda al pagamento del saldo della mobilità passiva con le
risorse trasferite dalla Regione. Il
comma 5 stabilisce che l’Azienda USL potrà utilizzare fondi vincolati dello
Stato, di altri enti o di aziende, per il finanziamento di azioni destinate al
contenimento della spesa sanitaria o al finanziamento di specifiche attività. Il comma 6 prevede una ulteriore
riduzione di un milione della spesa prevista dall’articolo 46, comma 5, della
legge regionale 30/2011 in materia di personale. Con il comma 7 vengono ridotte le risorse aggiuntive regionali che
hanno incrementato il trattamento accessorio del personale dipendente aziendale
per gli anni 2014-2015 e 2016. I commi 8
e 9 contengono misure volte a garantire un incremento delle entrate e un
contenimento della spesa sanitaria. In particolare, il comma 8 introduce un
ticket aggiuntivo pari ad euro dieci per ricetta, a carico degli assistiti non
esenti, per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale. Il comma 10 autorizza la Giunta
regionale ad emanare disposizioni all’azienda USL in materia di
riorganizzazione aziendale finalizzata alla revisione dell’atto costitutivo
aziendale. Il comma 11 si riferisce
alla destinazione delle maggiori entrate derivanti dalla sottoscrizione
dell'accordo di programma dell'anno 2012, ai sensi della Legge 67/1988 art.
20, per il finanziamento del Programma
triennale 2014/2016 degli investimenti dell'Azienda USL. Il comma 12 si riferisce al trasferimento complessivo all'Azienda
USL (incluse le risorse di cui al comma precedente) per il finanziamento del
proprio piano triennale di investimenti. I
commi 13 e 14 sono collegati al piano di investimento dell'Azienda USL ed
introducono una clausola di salvaguardia per l'Azienda USL, tenuto conto della
limitatezza delle risorse disponibili per gli adeguamenti strutturali a tutte
le normative vigenti, che garantisce, in caso di difformità rispetto ai
requisiti strutturali richiesti, la continuità del servizio a fronte della
presentazione da parte del Direttore generale di un piano di intervento
dettagliato. Il comma 15, infine,
abroga la l.r. 14 marzo 2007, n. 3.
CAPO VI:
INTERVENTI PER LO SVILUPPO
ECONOMICO
Articolo 21: Interventi in
materia di politica del lavoro
L’articolo
dispone al comma 1 la
rideterminazione, per il triennio 2014/2016, dell’autorizzazione di spesa per
l’attuazione del Piano triennale degli interventi di politica del lavoro, delle
azioni di formazione professionale, di orientamento e sviluppo delle azioni per
favorire l’impiego e l’occupazione (PPL). Il
comma 2 prevede che ove gli interventi previsti dal PPL siano suscettibili di
cofinanziamento del FSE gli stessi
possano essere finanziati con le risorse di quest’ultimo. Il comma 3 autorizza l’automatica
ammissione nel corso del 2014 delle
domande per la concessione di incentivi per le assunzioni di cui al punto 7 del
PPL 2012-2014 presentate nel corso del 2013 e risultate non accoglibili nel
medesimo anno per la mera indisponibilità di risorse finanziarie, stabilendo
condizioni e modalità di concessione dei medesimi.
Articolo 22: Programmi di
investimento oggetto di cofinanziamento europeo e statale
Il cofinanziamento regionale dei
programmi di investimento relativi alla politica di coesione comunitaria e
nazionale rappresenta parte del contenuto necessario della legge finanziaria. I commi 1, 2 e 3 concernono
l’autorizzazione di spesa della quota a carico della Regione (cofinanziamento e
quota aggiuntiva) del Programma Obiettivo Competitività regionale 2007/2013. I commi 4, 5 e 6 autorizzano la spesa,
finanziata con risorse regionali, per l’avvio degli investimenti da definire nell’ambito
del Programma Investimenti per la crescita 2014/2020, che sarà oggetto, nel
corso del 2014, di approvazione da parte dei competenti Servizi della
Commissione europea e dello Stato. I commi 7 e 8 prevedono l’autorizzazione di spesa della
quota a carico della Regione (cofinanziamento e quota aggiuntiva) per gli
investimenti definiti nell’ambito del Programma Valle d’Aosta oggetto di
contributo del Fondo per le Aree Sottoutilizzate (FAS 2007/16). I commi 9 e 10 autorizzano la spesa con
risorse regionali per l’avvio del Programma Valle d’Aosta 2014/2020 oggetto di
cofinanziamento del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC). Il comma 11 determina gli oneri a
carico della Regione relativamente ai Programmi di cooperazione territoriale
europea, per il periodo 2014/16, per le attività di assistenza tecnica per
l’accompagnamento ai progetti in fase di conclusione e le attività afferenti
alla chiusura dei Programmi di cooperazione transfrontaliera, transnazionale e
interregionale. Il comma 12 determina
la spesa finanziata con risorse regionali per l’avvio dei Programmi di
cooperazione territoriale 2014/2020, più precisamente per assicurare il
corretto svolgimento delle azioni di
animazione, comunicazione e attività di assistenza tecnica. Il comma 13 prevede la possibilità di rendicontare le spese
sostenute in UPB diverse da quelle dedicate ai programmi europei, per
interventi coerenti con i programmi in argomento e rispondenti ai criteri di
ammissibilità previsti dalla normativa vigente, sui medesimi programmi. I commi
14, 15 e 16, infine, autorizzano la
spesa finanziata con risorse regionali per l’anno 2014, necessaria per l’avvio
degli interventi previsti nel Programma Investimenti per la crescita 2014/2020.
Articolo 23: Programma di sviluppo rurale
L’articolo determina la spesa per la gestione e la valutazione del
Programma di sviluppo rurale 2007/2013 che si avvia alla conclusione e, nelle
more dell’approvazione definitiva della nuova programmazione in materia di
agricoltura e sviluppo rurale per il settennio 2014 - 2020, garantisce la
propria quota di finanziamento al Programma stesso.
Articolo 24: Conferimento di ulteriori
immobili alla Società struttura Valle d’Aosta s.r.l. – Vallée d’Aoste Structure
s.à.r.l.. Modificazioni alla leggi regionali 18 giugno 2004, n. 10, e 32/2007
La norma
consente all’Amministrazione regionale di conferire alla società Struttura
Valle d'Aosta s.r.l. i beni regionali destinati a trasformazione e
commercializzazione dei prodotti agricoli affinché ne curi la valorizzazione,
la gestione e l’eventuale alienazione. Il
comma 1 introduce, dopo l’articolo 3bis della legge regionale 18 giugno
2004, n. 10 (Interventi per il patrimonio immobiliare regionale destinato ad
attività produttive e commerciali), un nuovo articolo che disciplina nel
dettaglio i termini e le modalità di conferimento di tali immobili alla società
Struttura Valle d'Aosta s.r.l. Il comma
2 sostituisce il comma 2 dell’articolo 57 della l.r. 32/2007. prevedendo la
possibilità di conferimento alla società Struttura Valle d'Aosta s.r.l. degli
immobili in argomento.
Articolo 25: Modificazioni alla legge
regionale 10 dicembre 2010, n. 40
L’articolo
autorizza il finanziamento delle opere di protezione da colate di detrito,
frane e inondazioni nonché degli investimenti su strade regionali attraverso
una rimodulazione degli interventi già finanziati con l’indebitamento, presso
il fondo in gestione speciale di Finaosta s.p.a., autorizzato dall’articolo 40
della legge
regionale 10 dicembre 2010, n. 40 (Legge finanziaria per gli anni 2011/2013).
L’importo dell’indebitamento complessivo non viene modificato, ma l’onere
riflesso sul bilancio regionale, nel triennio 2014-2016, viene ridotto come
esplicitato nel comma 4, per tener conto delle effettive esigenze di cassa e
dello stato di avanzamento dei lavori.
Articolo 26: Implementazione delle risorse
finanziarie a valere sui fondi di rotazione
L’articolo
autorizza il finanziamento dei fondi di rotazione attraverso le risorse
disponibili sul fondo di dotazione della gestione speciale presso la Finaosta
s.p.a., di cui all’articolo 6 della l.r. 7/2006.
Articolo27: Contributo alla società
Autoporto S.p.A. per il concorso nell’ammortamento di mutui per la
realizzazione di interventi di investimento di interesse regionale
Nel modificare
l’articolo 53 della l.r. 30/2011, l’articolo 27 limita l’autorizzazione al
contributo alla società Autoporto s.p.a. agli archivi regionali e sospende
pertanto la realizzazione del nuovo polo fieristico in località Autoporto nel
Comune di Pollein. Conseguentemente, l’onere complessivo viene ridotto dai 30
milioni di euro originari a 8 milioni.. L’onere così rideterminato viene
inoltre concesso nella forma del contributo in conto capitale e non più quale
concorso agli oneri di ammortamento di un mutuo ventennale.
Articolo 28: Concessione di contributi in
conto interessi. Autorizzazioni di limiti di impegni. Legge regionale 14 giugno
1989, n. 30
L’articolo autorizza i nuovi limiti di impegno per l’assunzione, a
carico del bilancio regionale, degli oneri per il concorso nel pagamento di
interessi sui prestiti d’onore a favore di studenti universitari meritevoli.
Articolo 29: Contributi alle imprese per il
tramite dei Confidi. Legge regionale 1° agosto 2011, n. 21
L’onere derivante
dall’applicazione della legge regionale 1° agosto 2011, n. 21 (Disposizioni in
materia di contributi a sostegno delle imprese e dei liberi professionisti
aderenti agli enti di garanzia collettiva dei Fidi - Confidi della Regione
autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste. Abrogazione della legge regionale 27
novembre 1990, n. 75), che prevede l’erogazione di contributi in conto
interessi alle imprese aderenti ai Confidi trova copertura per gli anni 2014 e
2015 sulle disponibilità presenti sul fondo della gestione speciale di cui
all’articolo 6 della l.r. 7/2006.
CAPO VII:
INTERVENTI IN MATERIA DI
GESTIONE DEL TERRITORIO
E TUTELA DELL’AMBIENTE
Articolo 30: Agenzia regionale per la
protezione dell’ambiente. Legge regionale 4 settembre 1995, n. 41
La disposizione
determina ed autorizza il trasferimento annuale corrente e d’investimenti a
favore dell’ARPA.. In particolare, per quanto concerne la parte di spesa in
conto capitale, il trasferimento è motivato dall’esigenza di fornire copertura
al rinnovamento ed al mantenimento del parco delle attrezzature e degli altri
cespiti iscritti a patrimonio dell’ARPA. Vengono confermate le misure di
contenimento della spesa già previste nella finanziaria per l’anno 2013.
Articolo 31: Parco naturale del Mont Avic.
Leggi regionali 10 agosto 2004, n. 16 e 7 aprile 1992, n. 18
L’articolo
determina il trasferimento annuale per il funzionamento del Parco naturale del
Mont Avic e per gli investimenti autorizzando, altresì, l’eventuale contrazione
di un mutuo regionale per il finanziamento di questi ultimi.
Articolo 32: Modificazioni alla legge
regionale 3 dicembre 2007, n. 31
La modificazione
introdotta dall’articolo 32 si rende necessaria per consentire la regolazione
dei rapporti economici direttamente tra i sub-ATO e il soggetto incaricato del
sistema di gestione integrata dei rifiuti, escludendo l’intermediazione della
Regione, nel rispetto del principio “chi inquina paga”.
CAPO VIII:
INTERVENTI IN MATERIA DI
ISTRUZIONE, CULTURA E SPORT
Articolo 33: Manutenzione straordinaria del
Museo regionale di Scienze Naturali. Legge regionale 20 maggio 1985, n.32
Il presente articolo ridetermina il finanziamento degli interventi di
restauro e risanamento conservativo, adeguamento normativo ed aggiornamento
museografico della sede del Museo regionale di Scienze naturali presso il
castello di Saint-Pierre, oggetto di un accordo di programma tra la Regione
autonoma Valle d’Aosta, il Comune di Saint-Pierre e l’Ente Museo regionale di
Scienze naturali.
Articolo 34: Commissione per la valutazione
di progetti di edilizia scolastica
L’articolo istituisce, nell’ambito delle competenze regionali in
materia di programmazione dell’edilizia scolastica previste dalla legge 11
gennaio 1996, n. 23 (Norme per l’edilizia scolastica), una commissione tecnica,
consultiva e di valutazione di progetti di edilizia scolastica che offra al
Sovraintendente agli studi elementi tecnici per lo svolgimento di compiti di
programmazione e monitoraggio del sistema edilizio scolastico da espletarsi in
coerenza con l’organizzazione didattica e di sicurezza degli edifici.
CAPO IX:
ALTRE DISPOSIZIONI
Articolo 35: Modificazioni alle leggi
regionali 15 aprile 2008, n. 9 e 4 gosto 2009, n. 30
L’abrogazione
dell’articolo 63 della legge regionale 15 aprile 2008, n. 9 (Assestamento del
bilancio di previsione per l’anno finanziario 2008, modifiche a disposizioni
legislative, variazioni al bilancio di previsione per l’anno finanziario 2008 e
a quello pluriennale per il triennio 2008/2010), e la modifica all’articolo
41bis della legge regionale 4 agosto 2009, n. 30 (Nuove disposizioni in materia
di bilancio e di contabilità generale della Regione autonoma Valle
d'Aosta/Vallée d'Aoste e principi in materia di controllo strategico e di
controllo di gestione), sono il risultato del recepimento dei rilievi formulati
dal Ministero dell’Economia e delle Finanze sulla legge regionale 8 aprile
2013, n. 8 (Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario
2013, modifiche a disposizioni legislative e variazioni al bilancio di previsione
per il triennio 2013/2015), in merito all’articolo 4, comma 2, che integrava
l’articolo 63 della l.r. 9/2008 e all’articolo 6, comma 1, che introduceva
l’articolo 41bis alla l.r. 30/2009. Con l’abrogazione del comma 1bis
dell’articolo 63 della l.r. 9/2008, di fatto, accogliendo il rilievo del MEF
che sosteneva l’illegittimità costituzionale del comma, in quanto negava il
diritto al rimborso di un’imposta non dovuta in contrasto con la normativa
statale, è stata ripristinata la situazione ante l.r. 8/2013. La modificazione
dell’articolo 41bis della l.r. 30/2009, rende più chiaro il dettato della norma
in modo evidenziare che la disposizione non si contrappone a quanto stabilito
dalle leggi dello Stato e che la Regione disciplina un momento della riscossione
non interessato da specifiche normative nazionali, allineandosi con quanto già
statuito da altre realtà regionali, mediante l’introduzione di una riduzione
della sanzione per coloro che pur pagando il tributo dovuto con grande ritardo
(oltre un anno), effettuano i pagamenti spontaneamente in un momento anteriore
all’accertamento tributario.
Articolo 36: Finanziamento delle funzioni
svolte dal Centro di osservazione e attività sull’energia – COA energia
L’articolo
modifica l’articolo 4 della legge regionale 1° agosto 2012, n. 26 (Disposizioni
regionali in materia di pianificazione energetica, di promozione
dell'efficienza energetica e di sviluppo delle fonti rinnovabili), prevedendo
il finanziamento delle attività svolte dal Centro di osservazione e attività
sull’energia - COA energia, attraverso le disponibilità del fondo di dotazione
della gestione speciale presso Finaosta S.p.a..
CAPO X:
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 38: Determinazione di
autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali
Per l’attuazione
degli interventi previsti da normative regionali in vigore, l’articolo rinvia
all’allegato B disponendo l’autorizzazione di spesa per le leggi e gli
interventi in esso indicati.
Articolo 39: Entrata in vigore
L’articolo
dispone l’entrata in vigore della legge al 1° gennaio 2014.
1 commenti:
Proprio ieri la Corte Costituzionale ha stabilito l'obbligo della paghetta da parte dei genitori anche nei confronti di un figlio 28enne ma disoccupato. Ciò premesso, se tali genitori riconoscessero al figlio 500 euro al mese, sarebbe una cifra elevata o no? A tale domanda, il giornalismo serio direbbe: se i genitori godono di entrate mensili pari a 5000 euro, 1/10 al figlio è coerente. Se l'introito fosse di 100.000 euro mensili, 0,05/10 sarebbe incongruo. Se i genitori disponessero di entrate pari 1500 euro mensili, 3.3/10 sarebbe troppo. Cioè la paghetta va rapportata al reddito familiare.
Idem per il bilancio regionale vda: i soldi a disposizione a quanti decimi ammontano delle tasse qui prodotte? Posto che i decimi dovevano essere 10, di quanto sono stati decurtati nel 2013? Lo Stato reggerebbe se dal suo bilancio ogni regione avesse i decimi garantiti alla Valle? Anziché fare un copia-incolla, era necessario rapportare tali introiti ai decimi nel 2013, così si sarebbe fatto vero giornalismo che è mancato perché i numeri vaganti (come 500 euro di paghetta senza un rapporto al reddito genitoriale) fanno colpo su chi è superficiale e non portano a critiche verso i piagnistei unionisti.
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