27 giugno 2014

Nota di #Confcommercio Valle d'#Aosta sui #saldi estivi


E' stata diffusa una nota di Confcommercio Valle d'Aosta sui saldi estivi che propongo ai visitatori del blog.


Le vendite di fine stagione o saldi devono essere presentate al pubblico come tali e possono essere effettuate, per un massimo di sessanta giorni consecutivi per ciascun periodo, nel seguente periodo:

IL PRIMO SABATO DEL MESE DI LUGLIO PER TERMINARE IL 30 SETTEMBRE PER LA DURATA MASSIMA DI 60 GIORNI ANCHE CONSECUTIVI.


Durante tutto il periodo della vendita di fine stagione o saldi, l'esercente deve obbligatoriamente esporre cartelli informativi ben visibili che riportino l'indicazione dei termini iniziale e finale di durata. I prodotti oggetto della vendita di fine stagione o saldi devono essere chiaramente distinguibili da quelli venduti al prezzo ordinario e devono riportare in modo ben visibile il relativo prezzo e lo sconto o il ribasso praticato, espresso in percentuale rispetto al prezzo normale di vendita.


Cosa occorre fare

Per effettuare una vendita di fine stagione è necessario inoltrare allo Sportello Unico almeno 10 giorni prima della data di inizio della vendita apposita comunicazione.

La comunicazione deve essere presentata allo Sportello Unico attraverso il servizio Invia la pratica online.

RICORDIAMO CHE PER TUTTI GLI ASSOCIATI IL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE INIZIO SALDI E’ GRATUITO.

Non è prevista imposta di bollo.


Tempi

La vendita di fine stagione può avere inizio 10 giorni dopo la data di presentazione della comunicazione.


Alcuni principi di base

1. Cambi: la possibilità di cambiare il capo dopo che lo si è acquistato è generalmente lasciata alla discrezionalità del negoziante, a meno che il prodotto non sia danneggiato o non conforme (art. 1519 ter cod. civile introdotto da D.L.vo n. 24/2002). In questo caso scatta l’obbligo per il negoziante della riparazione o della sostituzione del capo e, nel caso ciò risulti impossibile, la riduzione o la restituzione del prezzo pagato. Il compratore è però tenuto a denunciare il vizio del capo entro due mesi dalla data della scoperta del difetto.

2. Prova dei capi: non c’è obbligo. E’ rimesso alla discrezionalità del negoziante.

3. Pagamenti: le carte di credito devono essere accettate da parte del negoziante qualora sia esposto nel punto vendita l'adesivo che attesta la relativa convenzione.

4. Prodotti in vendita: i capi che vengono proposti in saldo devono avere carattere stagionale o di moda ed essere suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo. Tuttavia nulla vieta di porre in vendita anche capi appartenenti non alla stagione in corso.

5. Indicazione del prezzo: obbligo del negoziante di indicare il prezzo normale di vendita, lo sconto e il prezzo finale.

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