Consorzio garanzia fidi
Al fine di fronteggiare gli effetti della crisi dei mercati finanziari e di sostenere il rilancio del sistema produttivo regionale, favorendo l'accesso al credito delle piccole e medie imprese, si ipotizza l'introduzione di due disposizioni:
- la prima, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, della l.r. 75/1990, per prevedere che per le operazioni di investimento effettuate dal 1 ° gennaio 2009 al 31 dicembre 2011 dalle imprese operanti in settori diversi da quelli di cui all'articolo 2, comma Ibis, della l.r. 75/1990 (industria e artigianato) la Regione intervenga finanziariamente fino ad un massimo del 75% del tasso medio annuo, anziché del 50% come attualmente previsto;
- la seconda per prevedere che le somme già erogate da parte della Regione ai Consorzi e non retrocesse, a titolo di contributo, da questi ultimi alle imprese, siano contabilizzate in un apposito fondo rischi finalizzato:
1. all'integrazione, fino al 25% del finanziamento concesso, della garanzia fideiussoria già concessa dai Consorzi, sui finanziamenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per i quali le imprese abbiano ottenuto da parte delle banche convenzionate con i Consorzi la sospensione del pagamento delle rate e il relativo prolungamento, per il periodo corrispondente, del piano di ammortamento. Le imprese potranno richiedere la sospensione del pagamento delle rate di mutuo entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente disegno di legge;
2. alla concessione di garanzie fideiussorie, fino ad un massimo del 25% dell'importo del finanziamento concesso, per le piccole e medie imprese in ordine alla concessione di nuovi prestiti da parte delle banche convenzionate con i Consorzi.
- la terza, per la quale occorre prevedere apposita copertura finanziaria, prevede la possibilità da parte della Regione di costituire un apposito fondo regionale di dotazione presso i diversi Consorzi fidi della Valle d'Aosta finalizzato alla concessione di garanzie fideiussorie a beneficio delle piccole/medie imprese consorziate.
Sospensione di rate dei mutui agevolati previsti da leggi regionali
Si ipotizza la sospensione, a domanda degli interessati, del pagamento delle rate dei mutui agevolati stipulati con Finaosta S.p.A. o con le banche convenzionate, limitatamente ai mutui contratti ai sensi del capo I della l.r. 33/1973, a valere sulle leggi regionali elencate dall'articolo 4, da persone fisiche ed imprese operanti nei diversi settori produttivi.
La sospensione opererà per i mutui stipulati sino al 28 febbraio 2009, per le rate in scadenza nel periodo 1 ° marzo 2009/28febbraio 2010, con corrispondente prolungamento del piano di ammortamento, senza interessi di mora e oneri aggiuntivi a carico dei mutuatari.
L'intervento non riguarderà, all'evidenza, i mutui contratti con il sistema creditizio per i quali la Regione non ha margine di intervento, trattandosi di operazioni tra privati, anche in considerazione dell'intervento statale previsto dall'articolo 2 del decretolegge anti-crisi (185/2008) relativamente all'accollo da parte dello Stato dell'eccedenza dei mutui il cui tasso variabile superi il 4 per cento. Peraltro, l'ambito di applicazione dell'intervento regionale potrà anche estendersi ai mutui contratti con Finaosta S.p.A. in gestione ordinaria (ad esempio, mutui per impianti a fune), per i quali la Finanziaria regionale si è impegnata a valutare la sospensione volontaria dei finanziamenti.
Sostegno alla previdenza complementare per i lavoratori durante iperiodi di sospensione dell'attività lavorativa
Si ipotizzano degli interventi finanziari regionali di sostegno alla previdenza complementare - in aggiunta alla previdenza obbligatoria - previsti dalla l.r. 27/2006, individuando, in relazione alla esigenza di protezione del reddito futuro dei lavoratori, aggravata dalla crisi economica internazionale, le situazioni di bisogno per le quali la Regione, nel triennio 2009/2011, interverrà assicurando il versamento contributivo a carico del lavoratore, onde garantire continuità al versamento stesso nei periodi di maggiore difficoltà economica.
Al fine di fronteggiare gli effetti della crisi dei mercati finanziari e di sostenere il rilancio del sistema produttivo regionale, favorendo l'accesso al credito delle piccole e medie imprese, si ipotizza l'introduzione di due disposizioni:
- la prima, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, della l.r. 75/1990, per prevedere che per le operazioni di investimento effettuate dal 1 ° gennaio 2009 al 31 dicembre 2011 dalle imprese operanti in settori diversi da quelli di cui all'articolo 2, comma Ibis, della l.r. 75/1990 (industria e artigianato) la Regione intervenga finanziariamente fino ad un massimo del 75% del tasso medio annuo, anziché del 50% come attualmente previsto;
- la seconda per prevedere che le somme già erogate da parte della Regione ai Consorzi e non retrocesse, a titolo di contributo, da questi ultimi alle imprese, siano contabilizzate in un apposito fondo rischi finalizzato:
1. all'integrazione, fino al 25% del finanziamento concesso, della garanzia fideiussoria già concessa dai Consorzi, sui finanziamenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per i quali le imprese abbiano ottenuto da parte delle banche convenzionate con i Consorzi la sospensione del pagamento delle rate e il relativo prolungamento, per il periodo corrispondente, del piano di ammortamento. Le imprese potranno richiedere la sospensione del pagamento delle rate di mutuo entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente disegno di legge;
2. alla concessione di garanzie fideiussorie, fino ad un massimo del 25% dell'importo del finanziamento concesso, per le piccole e medie imprese in ordine alla concessione di nuovi prestiti da parte delle banche convenzionate con i Consorzi.
- la terza, per la quale occorre prevedere apposita copertura finanziaria, prevede la possibilità da parte della Regione di costituire un apposito fondo regionale di dotazione presso i diversi Consorzi fidi della Valle d'Aosta finalizzato alla concessione di garanzie fideiussorie a beneficio delle piccole/medie imprese consorziate.
Sospensione di rate dei mutui agevolati previsti da leggi regionali
Si ipotizza la sospensione, a domanda degli interessati, del pagamento delle rate dei mutui agevolati stipulati con Finaosta S.p.A. o con le banche convenzionate, limitatamente ai mutui contratti ai sensi del capo I della l.r. 33/1973, a valere sulle leggi regionali elencate dall'articolo 4, da persone fisiche ed imprese operanti nei diversi settori produttivi.
La sospensione opererà per i mutui stipulati sino al 28 febbraio 2009, per le rate in scadenza nel periodo 1 ° marzo 2009/28febbraio 2010, con corrispondente prolungamento del piano di ammortamento, senza interessi di mora e oneri aggiuntivi a carico dei mutuatari.
L'intervento non riguarderà, all'evidenza, i mutui contratti con il sistema creditizio per i quali la Regione non ha margine di intervento, trattandosi di operazioni tra privati, anche in considerazione dell'intervento statale previsto dall'articolo 2 del decretolegge anti-crisi (185/2008) relativamente all'accollo da parte dello Stato dell'eccedenza dei mutui il cui tasso variabile superi il 4 per cento. Peraltro, l'ambito di applicazione dell'intervento regionale potrà anche estendersi ai mutui contratti con Finaosta S.p.A. in gestione ordinaria (ad esempio, mutui per impianti a fune), per i quali la Finanziaria regionale si è impegnata a valutare la sospensione volontaria dei finanziamenti.
Sostegno alla previdenza complementare per i lavoratori durante iperiodi di sospensione dell'attività lavorativa
Si ipotizzano degli interventi finanziari regionali di sostegno alla previdenza complementare - in aggiunta alla previdenza obbligatoria - previsti dalla l.r. 27/2006, individuando, in relazione alla esigenza di protezione del reddito futuro dei lavoratori, aggravata dalla crisi economica internazionale, le situazioni di bisogno per le quali la Regione, nel triennio 2009/2011, interverrà assicurando il versamento contributivo a carico del lavoratore, onde garantire continuità al versamento stesso nei periodi di maggiore difficoltà economica.
Estensione degli ammortizzatori sociali in deroga
Si intende ampliare le categorie di lavoratori che possono accedere agli ammortizzatori sociali rispetto alle categorie ammesse alla CIG. E' già attivato un tavolo di accordo con il Ministero del Lavoro che si è dimostrato sensibile alla tematica. Per l'ampliamento in oggetto non occorre un intervento legislativo. (Continua)
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