La
Conferenza Stato-Regioni ha approvato il decreto per l’utilizzo
dell’indicazione facoltativa Prodotto di
Montagna. Un provvedimento che recepisce quanto introdotto dal Regolamento
UE 1151/2012, il cosiddetto Pacchetto
Qualità, con il quale sono anche state ridefinite le disposizioni in
materia di DOP e IGP, abrogando il precedente Regolamento CE 510/2006.
«Questo decreto rappresenta un ulteriore
passo nel percorso di valorizzazione dei prodotti e dell'attività dei nostri
agricoltori che operano in un territorio complesso come quello montano,
preservandolo e presidiandolo costantemente con il loro duro lavoro - sostengono
Giuseppe Balicco Presidente di
Coldiretti Valle d'Aosta e Richard
Lanièce Direttore Regionale - ora attendiamo, in tempi brevi, la conclusione
definitiva dell'iter legislativo per valutare tutte le potenzialità di questo
strumento»
IL
DECRETO PREVEDE:
PRODOTTI
DI ORIGINE ANIMALE
L’indicazione
facoltativa di qualità “prodotti di montagna” può essere applicata ai prodotti:
·
ottenuti da animali allevati nelle zone di
montagna e lì trasformati;
·
derivanti da animali allevati, per almeno gli
ultimi due terzi del loro ciclo di vita, in zone di montagna, se i prodotti sono
trasformati in tali zone;
·
derivanti da animali transumanti allevati, per
almeno un quarto della loro vita, in pascoli di transumanza nelle zone di
montagna.
PRODOTTI
DI ORIGINE VEGETALE E DELL’APICOLTURA
L’indicazione
può essere applicata ai prodotti dell’apicoltura, se le api hanno raccolto il
nettare e il polline esclusivamente nelle zone di montagna, e ai prodotti
vegetali, se le piante sono state coltivate unicamente nella zona di montagna.
INGREDIENTI
UTILIZZATI
I
prodotti, quali erbe, spezie e zucchero, utilizzati come ingredienti nei
prodotti di origine animale e vegetale possono anche provenire da aree al di
fuori delle zone di montagna, purché non superino il 50% del peso totale degli
ingredienti.
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